Sez. 4, Sentenza n. 9426 del 22/06/1987 Ud. (dep. 27/08/1987) Rv. 176609 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - ACCOGLIMENTO DI MOTIVO DI RICORSO RELATIVO AL CONDONO DELLA PENA - RIGETTO DEL RICORSO PRESENTATO PER ALTRI MOTIVI - NATURA DI SENTENZA DI RIGETTO - CONDANNA DEL RICORRENTE EX ART. 549 COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - ACCOGLIMENTO DI MOTIVO DI RICORSO RELATIVO AL CONDONO DELLA PENA - RIGETTO DEL RICORSO PRESENTATO PER ALTRI MOTIVI - NATURA DI SENTENZA DI RIGETTO - CONDANNA DEL RICORRENTE EX ART. 549 COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ.*
Qualora la sentenza della Corte di Cassazione, che respinga il ricorso presentato per altri motivi, dichiari condonata in tutto o in parte la pena inflitta, in accoglimento della istanza formulata nei motivi, deve ritenersi che si tratti di sentenza di rigetto e, pertanto, deve essere pronunziata, ai sensi dell'art. 549 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)