Sez. 2, Sentenza n. 3086 del 09/07/1996 Cc. (dep. 18/01/1997) Rv. 206859 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE | Indennità previdenziali o assistenziali elargite dall'I.N.P.S. - Natura di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE
L'ipotesi di truffa concernente l'indennità di maternità e le altre indennità di natura previdenziale o assistenziale elargite dall'I.N.P.S., rientra nella previsione normativa dell'art. 640 cpv. n. 1 cod. pen.; dette erogazioni, infatti, non possono ricomprendersi tra i <<contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle comunità europee>> di cui all'art. 640 bis cod. pen., introdotto dalla l. 19 marzo 1990 n. 55, che hanno natura di attribuzioni patrimoniali a fondo perduto o ad onerosità attenuata rispetto alle regole di mercato perché destinate a finalità di interesse pubblico, in relazione alle quali trova giustificazione la previsione dell'ipotesi aggravata speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1, Cod. Pen. art. 640 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)