Sez. 3, Ordinanza n. 12437 del 02/02/2006 Cc. (dep. 07/04/2006) Rv. 233517 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Successione di leggi nel tempo - Intempestiva presentazione della domanda nel vigore della legge vigente - Possibilità di riapertura dei termini alla luce della nuova legge - Esclusione - Ragioni.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE
In tema di restituzione in termini, la presentazione della richiesta oltre il termine stabilito dalla disposizione all'epoca vigente determina la decadenza dal diritto e la disciplina sopravvenuta non riapre i termini per la presentazione di una nuova istanza, in applicazione del principio "tempus regit actum" (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non applicabile la riapertura dei termini dopo le modifiche apportate all'art. 175 cod.proc.pen. dall'art. 1, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. in L. 12 aprile 2005, n. 60).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 art. 1 com. 1, Legge 22/04/2005 num. 60 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)