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Sez. 3, Sentenza n. 14189 del 26/04/1976 Ud. (dep. 23/12/1976) Rv. 135026 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CIRCOSTANZE - IN GENERE - RECIDIVA IN CONTRABBANDO - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE CON ATTENUANTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135026-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CIRCOSTANZE - IN GENERE - RECIDIVA IN CONTRABBANDO - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE CON ATTENUANTI - AMMISSIBILITA.*

La recidiva in contrabbando e assoggettata, al pari della recidiva comune, al giudizio di valenza con le circostanze attenuanti. A cio non osta la clausola derogatoria espressa, rispetto alla recidiva comune, che, osservando l'art 1 legge 7 gennaio 1929, n 4, fa la legge doganale per la recidiva nel contrabbando (art 296, 342 DPR 23 gennaio 1973, n 43), modificandone le conseguenze penali ma non la natura di elemento circostanziale, perche la clausola derogatoria, che e limitata all'art 99 cod pen, non comprende gli artt 69 e 70 stesso codice.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 1, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 296 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)