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Sez. L, Sentenza n. 12350 del 22/08/2003 (Rv. 566168 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ricorso per Cassazione - Estinzione, dopo la chiusura della discussione, di società per incorporazione o fusione o per scissione in plurime società - Notificazione della sentenza pronunciata nei confronti della originaria società - A coloro cui spetta di stare in giudizio - Ammissibilità - Notifica effettuata nel domicilio eletto dalla società presso il suo originario procuratore, anziché presso la sede legale della nuova società - Nullità.
Stato
decisa il 2003-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566168-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Con riguardo al ricorso per Cassazione, ove, dopo la chiusura della discussione, si verifichi uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ., tra i quali rientra l'estinzione di una società per incorporazione, o per fusione o per scissione in plurime società, la notificazione della sentenza pronunciata nei confronti della originaria società si può fare a coloro ai quali spetta di stare in giudizio. Essa non deve, peraltro, a pena di nullità, essere effettuata nel domicilio eletto dalla originaria società presso il suo procuratore, ma presso la sede legale della nuova società.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)