Sez. 5, Ordinanza n. 44 del 12/01/1999 Cc. (dep. 25/02/1999) Rv. 213078 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Incompatibilità sorta dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale e per effetto di essa - Modalità di attivazione - Ricusazione - Necessità - Motivo di impugnazione - Possibilità - Limiti.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
L'incompatibilità verificatasi successivamente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale può essere azionata solo con lo strumento della ricusazione e non può essere dedotta come motivo di impugnazione, salvo nel caso in cui non sia stato possibile proporre istanza di ricusazione e fermi restando i limiti derivanti dall' esaurimento della situazione processuale cui l'incompatibilità si riferisca.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)