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Sez. 5, Sentenza n. 5393 del 05/03/2010 (Rv. 611847 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Ammissione di uno dei coobbligati alla definizione della lite - Conseguenza sull'impugnazione del medesimo atto impositivo proposta da altro coobbligato - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611847-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la produzione del provvedimento con cui uno dei coobbligati al pagamento dell'imposta è stato ammesso alla definizione della lite fiscale pendente, ex art. 16 della legge n. 289 del 2002, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio relativo all'impugnazione proposta da altro coobbligato avverso il medesimo atto impositivo, in quanto, ai sensi del comma 10 del citato art. 16, la definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia anche a favore degli altri. (Nella specie, la S.C., investita del ricorso avverso la sentenza di conferma della legittimità di un avviso di liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali dovute in relazione al trasferimento di un immobile da un mandatario ad un mandante, ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente prodotto in giudizio la sentenza della Commissione tributaria, passata in giudicato, con la quale era stata accolto il ricorso del coobbligato avverso il diniego di definizione della lite tributaria pendente).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)