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REGOLAMENTO (CE) N. 2100/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Testo in vigore al

Art. 77 Procedura orale

1. L'Ufficio ricorre alla procedura orale di propria iniziativa o a richiesta di una qualsiasi delle parti della procedura.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, la procedura orale dinanzi all'Ufficio non è pubblica.

3. La procedura orale dinanzi alla commissione di ricorso, inclusa la pronuncia della decisione, è pubblica, fatta salva decisione contraria della commissione di ricorso qualora la pubblicità possa causare inconvenienti gravi e ingiustificati nei confronti di una delle parti della procedura di ricorso.

Art. 78 Istruzione

1. Per tutte le procedure dinanzi all'Ufficio possono essere adottate le seguenti misure d'istruzione:

  1. a) Vernehmung der Verfahrensbeteiligten;

  2. b) audizione delle parti della procedura;

  3. c) domanda di informazioni;

  4. d) audizione di testimoni;

  5. e) perizie;

  6. f) ispezioni;

  7. g) dichiarazioni giurate.

2. Se le decisioni dell'Ufficio vengono adottate in seno a un comitato, esso può affidare a uno dei suoi membri il compito di esaminare le prove addotte.

3. L'Ufficio, se ritiene necessario procedere all'audizione di una delle parti della procedura, di un testimone o di un perito,

  1. a) cita la persona interessata a comparire, oppure

  2. b) chiede, conformemente alle disposizioni dell'articolo 91, paragrafo 2, alle autorità competenti, giudiziarie o altre, dello Stato nel territorio nel quale è domiciliata la persona in causa, di procedere all'audizione.

4. Una parte della procedura, un testimone o un perito citato a comparire dinanzi all'Ufficio può chiedere a quest'ultimo di essere autorizzato a deporre dinanzi alle autorità competenti, giudiziarie o altre, dello Stato nel cui territorio ha il suo domicilio. Dopo aver ricevuto tale richiesta o qualora non vi siano reazioni alla citazione, l'Ufficio può chiedere, a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, alle autorità competenti, giudiziarie o altre, di procedere all'audizione della persona interessata.

5. Se una parte della procedura, un testimone o un perito depone dinanzi all'Ufficio quest'ultimo può chiedere, se ritiene opportuno che la deposizione sia fatta sotto giuramento o in un'altra forma vincolante, alle autorità competenti, giudiziarie o altre, dello Stato nel cui territorio è domiciliata la persona interessata, di procedere a una nuova audizione in base alle condizioni prescritte.

6. Se l'Ufficio chiede ad un'autorità competente, giudiziaria o altra, di raccogliere una deposizione può altresì chiedere di assumere tale deposizione in una forma vincolante e autorizzare un membro dell'Ufficio ad assistere all'audizione della parte della procedura, del testimone o del perito e a interrogarlo, per il tramite dell'autorità di cui sopra o direttamente.

Art. 79 Notifica

L'Ufficio notifica d'ufficio tutte le decisioni e citazioni nonché le comunicazioni che implicano un termine di decorrenza o la cui notifica è contemplata da altre disposizioni del presente regolamento o da disposizioni adottate in virtù del presente regolamento o ancora prescritte dal presidente dell'Ufficio. Le notifiche possono essere fatte per il tramite dei competenti uffici delle varietà degli Stati membri.

Art. 80 Restitutio in integrum

1. Il richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il titolare o qualsiasi altra parte in causa nella procedura dinanzi all'Ufficio che, pur avendo preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze, non ha potuto rispettare un termine nei confronti dell'Ufficio è reintegrato, a sua richiesta, nei suoi diritti se l'impedimento ha avuto come conseguenza diretta, in virtù del presente regolamento, la perdita di un diritto o rimedio giuridico.

2. Le domande devono essere presentate per iscritto entro un termine di due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere eseguito nel termine predetto. La domanda è ammissibile solo entro il termine di un anno a decorrere dalla scadenza del termine che non è stato rispettato.

3. La domanda deve esporre i motivi sui cui è basata e indicare i fatti a cui si riferisce.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei termini contemplati al paragrafo 2 nonché all'articolo 52, paragrafi 2, 4 e 5.

5. Chiunque, in uno Stato membro e nel periodo che intercorre fra la perdita di un diritto connesso, conformemente al paragrafo 1, con la domanda o la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e il ristabilimento di tale diritto, abbia, in buona fede, utilizzato o svolto effettivi e seri preparativi per utilizzare il materiale di una varietà oggetto di una domanda pubblicata per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali già concessa, può continuare, a titolo gratuito, l'utilizzazione in parola nella sua azienda o per le necessità della sua azienda.

Art. 81 Principi generali

1. In mancanza di disposizioni procedurali nel presente regolamento o in disposizioni adottate in virtù del presente regolamento, l'Ufficio prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia negli Stati membri.

2. Le disposizioni dell'articolo 48 si applicano mutatis mutandis al personale dell'Ufficio nella misura in cui ha partecipato alle decisioni del tipo contemplato all'articolo 67, e al personale degli uffici d'esame, nella misura in cui si è occupato delle misure adottate per la preparazione delle decisioni suddette.

Art. 82 Rappresentante legale

Le persone che non sono domiciliate o che non hanno sede o uno stabilimento nel territorio della Comunità possono avviare una procedura quali parti in causa dinanzi all'Ufficio soltanto se hanno designato un rappresentante legale avente domicilio, sede o uno stabilimento nel territorio della Comunità.

Capo VII. Tasse, pagamento delle spese

Art. 83 Tasse

1. In base ai regolamenti relativi alle tasse di cui all'articolo 113, l'Ufficio riscuote delle tasse per coprire le spese degli atti contemplati nel presente regolamento nonché delle tasse annuali per tutta la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

2. In caso di mancato pagamento delle tasse esigibili per gli atti dell'Ufficio di cui all'articolo 113, paragrafo 2 o per altri atti dell'Ufficio contemplati nei regolamenti relativi alle tasse e che devono essere espletati solo su richiesta, si considera che la domanda non è stata presentata o che il ricorso non è stato depositato se le misure necessarie per effettuare il pagamento delle tasse non sono state adottate entro il termine di un mese a decorrere dalla data in cui l'Ufficio ha inviato una nuova richiesta di pagamento richiamando l'attenzione dell'interessato sulle conseguenze del mancato pagamento.

3. Se talune informazioni fornite dal richiedente della privativa comunitaria per ritrovati vegetali possono essere verificate solo tramite un esame tecnico che esula dal quadro stabilito per l'esame tecnico delle varietà del taxon considerato, le tasse esigibili per l'esame tecnico possono essere maggiorate fino a concorrenza dell'importo delle spese effettive, previa consultazione dell'interessato.

4. Le tasse riscosse per un ricorso devono essere rimborsate se il ricorso viene accolto mentre è previsto un rimborso pro rata se il ricorso è stato accolto parzialmente. Tuttavia il rimborso può essere parzialmente o totalmente rifiutato se l'esito del rircorso è basato su fatti che non erano disponibili al momento della decisione iniziale.

Art. 84 Prescrizione degli obblighi finanziari

1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento delle tasse si prescrive dopo un termine di quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.

2. I diritti nei confronti dell'Ufficio in materia di rimborso di tasse o di somme riscosse in eccedenza all'atto del pagamento delle tasse si prescrivono dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.

3. Il termine contemplato al paragrafo 1 è interrotto da una richiesta di pagamento della tassa e, nel caso contemplato al paragrafo 2, da una richiesta di rimborso scritta e motivata. Il termine decorre nuovamente a partire dalla data della sua interruzione; esso scade al più tardi al termine di un periodo di sei anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il termine originale ha iniziato a decorrere, a meno che per far valere il diritto sia stata avviata nel frattempo un'azione legale; in questo caso il termine scade al più presto al termine del periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.

Art. 85 Ripartizione delle spese

1. La parte soccombente di una procedura di nullità o annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di una procedura di ricorso, sostiene le spese dell'altra parte della procedura, nonché le proprie spese sostenute dalla medesima, indispensabili ai fini della procedura, comprese le spese di spostamento e di soggiorno e la retribuzione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti previsti dalle tariffe fissate per ciascuna categoria di spese, alle condizioni stabilite nelle norme di applicazione ai sensi dell'articolo 114.

2. Tuttavia, ove le parti della procedura ottengano soddisfazione su alcuni capi del ricorso e non su altri, o qualora l'equità lo richieda, l'Ufficio o la commissione di ricorso decide una diversa ripartizione delle spese.

3. La parte della procedura che pone fine a una procedura ritirando la domanda per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, la domanda di nullità o di annullamento della privativa, o di ricorso, o rinunciando alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali, sostiene le spese dell'altra parte della procedura come contemplato nei paragrafi 1 e 2.

4. Quando le parti della procedura si accordano davanti all'Ufficio o alla commissione di ricorso su una ripartizione delle spese diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi precedenti, si deve prenderne atto.

5. A richiesta l'Ufficio o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei precedenti paragrafi.

Art. 86 Esecuzione delle decisioni che stabiliscono l'importo delle spese

1. Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che stabilisce l'importo delle spese ha carattere esecutorio.

2. L'esecuzione è disciplinata dalle disposizioni di procedura civile in vigore nello Stato membro nel cui territorio ha luogo. La formula esecutoria è apposta, senz'altro controllo oltre la verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno Stato membro designa a tal fine informandone l'Ufficio e la Corte di Giustizia delle Comunità europee.

3. Una volta espletate queste formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può adire direttamente l'organo competente in base alla legislazione nazionale per procedere all'esecuzione.

4. L'esecuzione può essere sospesa solo da una decisione della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Tuttavia, il controllo della regolarità delle misure esecutorie è di competenza dei tribunali nazionali.

Capo VIII. Registri

Art. 87 Tenuta del registro

1. L'Ufficio tiene un registro delle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali che contiene i seguenti dati:

  1. a) le domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali che precisano il taxon, la denominazione provvisoria delle varietà, la data di presentazione nonché i nomi e gli indirizzi del richiedente, del costitutore e di qualsiasi rappresentante legale interessato;

  2. b) la conclusione di procedure riguardanti richieste di concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali con indicazione dei dati contemplati alla lettera a);

  3. c) le proposte di denominazione varietale;

  4. d) le modifiche relative all'identità del richiedente o del suo rappresentante legale;

  5. e) a richiesta, qualsiasi misura di esecuzione forzata quale menzionata agli articoli 24 e 26.

2. L'Ufficio tiene un registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali che contiene, dopo la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, i seguenti dati:

  1. a) la specie e la denominazione della varietà;

  2. b) la descrizione ufficiale della varietà ovvero il riferimento ai documenti dell'Ufficio che contengono tale descrizione ufficiale della varietà quale parte integrante del registro;

  3. c) per le varietà che richiedono, per la produzione di materiale, l'impiego ripetuto di taluni componenti, il riferimento a tali componenti;

  4. d) il nome e l'indirizzo del titolare, del costitutore e di qualsiasi rappresentante legale designato;

  5. e) la data d'inizio e di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali nonché la motivazione della scadenza di tale diritto;

  6. f) a richiesta, qualsiasi diritto contrattuale esclusivo di sfruttamento, o qualsiasi diritto di sfruttamento obbligatorio, incluso il nome e l'indirizzo del beneficiario di tale diritto;

  7. g) a richiesta, qualsiasi misura di esecuzione forzata quale prevista all'articolo 24;

  8. h) a richiesta sia del titolare di una varietà iniziale che del costitutore di una varietà essenzialmente derivata dalla varietà iniziale, l'identificazione delle varietà iniziali e essenzialmente derivate, comprese le denominazioni varietali e i nomi delle parti interessate. Una richiesta di una delle parti interessate può essere sufficiente soltanto a seguito di un riconoscimento in via non contenziosa dell'altra parte ai sensi dell'articolo 99 o di una decisione o sentenza definitiva in conformità delle disposizioni del presente regolamento relativamente a un'identificazione delle varietà in questione in quanto iniziali e essenzialmente derivate.

3. Ogni altro elemento o condizione da inserire in entrambi i registri può essere specificato nelle norme di applicazione in forza dell'articolo 114.

4. L'Ufficio può adattare, di propria iniziativa e previa consultazione del titolare, la descrizione ufficiale della varietà, per quanto concerne il numero e il tipo delle caratteristiche o le espressioni di tali caratteristiche, se necessario, in funzione dei principi applicabili alla descrizione delle varietà del taxon considerato, per rendere possibile il raffronto con le descrizioni di altre varietà del taxon considerato.

Art. 88 Consultazione pubblica

1. I registri citati all'articolo 87 sono accessibili al pubblico.

2. In caso di interesse legittimo sono accessibili al pubblico, conformemente alle condizioni stabilite nelle norme di applicazione in forza dell'articolo 114:

  1. a) i documenti relativi a una domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

  2. b) i documenti relativi a una privativa comunitaria per ritrovati vegetali già concessa;

  3. c) le sperimentazioni di coltura destinate all'esame tecnico di una varietà;

  4. d) le sperimentazioni di coltura destinate alla verifica della conservazione di una varietà.

3. Nel caso di varietà per le quali materiali con specifici componenti devono essere ripetutamente impiegati per la produzione di materiale e a richiesta del richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, sono escluse dalla consultazione pubblica tutte le informazioni relative ai componenti, inclusa la loro coltivazione. Una tale richiesta è ammissibile solo fino al momento della decisione sulla domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

4. Il materiale, fornito o ottenuto nel quadro degli esami contemplati agli articoli 55, paragrafo 4, 56, e 64, può essere ceduto a terzi dalle autorità competenti in virtù del presente regolamento solo se la persona interessata dà il suo consenso e se la cessione risulta indispensabile in virtù della cooperazione in materia di esame contemplata dal presente regolamento o in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 89 Pubblicazioni periodiche

L'Ufficio pubblica, almeno ogni due mesi, un documento contenente le informazioni iscritte nei registri conformemente all'articolo 87, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), d), e) e f), g) e h), non ancora pubblicate. L'Ufficio pubblica inoltre una relazione annuale, contenente le informazioni da esso ritenute utili, ed almeno un elenco delle privative comunitarie per ritrovati vegetali valide, dei loro titolari, delle date di concessione e scadenza, e delle denominazioni varietali approvate. I particolari di tali pubblicazioni sono specificati dal consiglio d'amministrazione.

Art. 90 Scambi di informazioni e di pubblicazioni

1. L'Ufficio e gli uffici delle varietà competenti degli Stati membri si scambiano, a richiesta e fatte salve le condizioni fissate per la trasmissione dei risultati degli esami tecnici, per le loro esigenze e gratuitamente, una o più copie delle rispettive pubblicazioni e qualsiasi altra informazione utile relativa alle domande o alla concessione dei diritti di privativa.

2. I dati di cui all'articolo 88, paragrafo 3 sono esclusi dall'informazione a meno che:

  1. a) l'informazione sia necessaria ai fini degli esami conformemente agli articoli 55 e 64, o

  2. b) il richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il titolare diano il loro consenso.

Art. 91 Cooperazione amministrativa e giudiziaria

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o della legislazione nazionale, l'Ufficio, gli uffici d'esame e le autorità giudiziarie o altre autorità competenti degli Stati membri si prestano, a richiesta, assistenza reciproca fornendo informazioni o autorizzando l'accesso ai documenti relativi alla varietà e ai campioni o alle sperimentazioni di coltura della stessa. Se l'Ufficio e i summenzionati uffici d'esame autorizzano le autorità giudiziarie ad avere accesso ai documenti, ai campioni o alle sperimentazioni di coltura, l'accesso non è soggetto alle restrizioni contemplate all'articolo 88 e l'accesso consentito dai suddetti uffici d'esame non è soggetto a una decisione dell'Ufficio conformemente a detto articolo.

2. In base alla commissione rogatoria emanata dall'Ufficio, le autorità giudiziarie o altre autorità competenti degli Stati membri mettono in atto, per conto dell'Ufficio e nei limiti delle loro competenze, le misure di istruzione o altri atti giudiziari connessi.

Parte quinta. Incidenza su altre disposizioni legislative e regolamentari

Art. 92 Divieto di protezione cumulativa

1. Ogni varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali non deve essere oggetto di un diritto nazionale di tutela delle nuove varietà vegetali o di un brevetto per dette varietà. Qualsiasi diritto concesso contrariamente al disposto della prima frase è inefficace.

2. Se, prima della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è stato concesso al titolare un altro diritto di tutela conformemente al paragrafo 1 per la medesima varietà, questi non può esercitare, nei confronti della varietà in parola, i diritti derivanti da tale protezione finché sussisterà per la varietà summenzionata la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Art. 93 Applicazione delle legislazioni nazionali

L'esercizio dei diritti concernenti la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è soggetto alle restrizioni derivanti dalle legislazioni degli Stati membri solo se ne è fatto esplicito riferimento nel presente regolamento.

Parte sesta. Azioni civili, infrazioni, competenza giurisdizionale

Art. 94 Infrazioni

1. Chiunque:

  1. a) compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all'articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, o

  2. b) ometta l'uso corretto di una denominazione varietale come indicato all'articolo 17, paragrafo 1 o ometta le pertinenti informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, o

  3. c) utilizzi, contrariamente al disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, la denominazione varietale di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o una denominazione che può essere confusa con la denominazione suddetta,

può essere oggetto di un'azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un'equa compensazione o per entrambe le cose.

2. Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l'altro a risarcire il danno subito dal titolare per l'atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall'autore dell'infrazione per il fatto di averla compiuta.

Art. 95 Atti anteriori alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Il titolare può esigere un indennizzo adeguato da parte di chiunque abbia commesso, nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la concessione della stessa, un atto che gli sarebbe stato vietato, dopo tale periodo, in virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Art. 96 Prescrizione

I ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 si prescrivono dopo tre anni a decorrere dalla data in cui la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata definitivamente concessa e il titolare ha preso conoscenza dell'atto e dell'identità dell'autore ovvero, qualora non sussista tale conoscenza, dopo trent'anni dal compimento dell'atto in parola.

Art. 97 Applicazione complementare della legislazione nazionale in caso di infrazione

1. Se l'autore dell'infrazione ai sensi dell'articolo 94 ha ottenuto, grazie all'infrazione, un vantaggio a scapito del titolare o del licenziatario, l'autorità giudiziaria competente conformemente agli articoli 101 o 102 applica la legislazione nazionale, incluse le disposizioni di diritto privato internazionale, per quanto concerne il rimborso.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica altresì alle azioni che possono essere intentate per il compimento o l'omissione di taluni atti ai sensi dell'articolo 95 nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali e l'esecuzione della domanda.

3. Negli altri casi, gli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono determinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento.