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Sez. 1, Sentenza n. 4271 del 13/07/1998 Cc. (dep. 12/09/1998) Rv. 211332 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Decorso intero dei termini di fase - Effetti sulla fase successiva - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211332-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di durata massima della custodia cautelare, in forza del principio dell'autonomia dei termini di fase, l'imputato ha diritto alla scarcerazione per il vano decorso del termine massimo proprio della fase o del grado in cui pende il procedimento, e non già per la scadenza del termine, eventualmente verificatasi in una fase o grado antecedenti, oramai conclusi. E invero, una volta definita una delle fasi previste dalle lettere a), b), c) e d)- del comma primo dell'art. 303 cod. proc. pen., la durata della custodia cautelare sofferta in detta fase non espande i suoi effetti sulla fase successiva che è governata da un altro autonomo termine massimo, ma ha rilievo soltanto al fine della maturazione del termine massimo complessivo previsto dal comma quarto del citato art. 303. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il principio della scarcerazione "ora per allora" può essere invocato solo all'interno di una fase, allorché la pronuncia giudiziale intervenga dopo la scadenza del termine, ma prima della formazione del nuovo titolo custodiale, ma non più quando sia intervenuto un nuovo titolo di detenzione che abbia determinato la vigenza di un nuovo termine).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)