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Riscatto e gestione commissariale delle ferrovie Calabro-Lucane

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' approvato, con efficacia dal 1 gennaio 1964, l'atto di diffida notificato il 25 settembre 1962 alla Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, Societa' per Azioni, per il riscatto delle ferrovie Calabro-Lucane.

2. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e' autorizzato ad assumere, dalla predetta data, la gestione delle ferrovie CalabroLucane ed a provvedervi direttamente a mezzo di un commissario e un vice commissario, nominati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile fra i funzionari del Ministero (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) aventi la qualifica di direttore centrale.

3. Per il periodo di espletamento dell'incarico i funzionari di cui al precedente comma saranno collocati nella posizione di fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2

1. Alla determinazione dell'indennita' di riscatto si provvede secondo i criteri indicati nelle convenzioni stipulate tra lo Stato e la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo il 10 luglio 1926 e il 9 marzo 1950 e, rispettivamente, approvate con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731, e con decreto presidenziale 5 aprile 1950, n. 488, e attraverso il procedimento in corso all'entrata in vigore della presente legge e previsto dall'articolo 192 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, modificato dagli articoli 20 e 32 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito in legge 22 dicembre 1930, n. 1752.

Art. 3

1. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e' autorizzato a rilevare, dal 1 gennaio 1964, gli autoservizi di linea integrativi delle ferrovie Calabro-Lucane, dei quali risulti, allo stato, concessionaria la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, Societa' per Azioni.

Art. 4

1. Alla determinazione della indennita' da corrispondere alla Societa' predetta quale corrispettivo del materiale automobilistico da acquisire, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e' autorizzato a provvedere a prezzo di stima ed, in caso di disaccordo con la Societa', a ricorrere allo stesso procedimento di cui al precedente articolo 2, mentre per il rilievo degli autoservizi e per l'organizzazione aziendale e' da corrispondere alla Societa' una annualita' eguale alla terza parte della somma degli introiti netti delle autolinee nei tre dei cinque anni immediatamente precedenti il rilievo, che hanno dato introiti maggiori.

Art. 5

1. Per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e' autorizzato ad avvalersi dei fondi gia' stanziati sul capitolo 40 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1963-64.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

1. Il trattamento del personale delle ferrovie CalabroLucane e dei relativi autoservizi integrativi - fatte salve le condizioni aziendali di migliore favore a carattere generale - rimane regolato dalle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, nonche' dei patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata in regime di concessione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1963
SEGNI
MORO - JERVOLINO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE