diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2533 del 01/02/2018 (Rv. 647107 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Versamenti diretti in acconto - Decorrenza - Fattispecie in tema di ritenute.
Stato
decisa il 2018-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647107-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la successiva riliquidazione dell'imposta complessivamente dovuta. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata, ritenendo che il termine per l'istanza di rimborso decorresse, nell'ipotesi di effettuazione di una ritenuta da parte del sostituto d'imposta, da detto momento e non da quello in cui sia stato ricalcolato l'ammontare dell'imposta dovuta con l'evidenziazione del saldo a credito del contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)