Sez. L, Sentenza n. 3541 del 12/07/1978 (Rv. 393036 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ALLA QUANTITA E QUALITA DEL LAVORO PRESTATO - RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO ASSICURATO AI LAVORATORI CON ANALOGHE MANSIONI - LEGITTIMITA - TREDICESIMA MENSILITA EROGATA A DETTI LAVORATORI - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ALLA QUANTITA E QUALITA DEL LAVORO PRESTATO - RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO ASSICURATO AI LAVORATORI CON ANALOGHE MANSIONI - LEGITTIMITA - TREDICESIMA MENSILITA EROGATA A DETTI LAVORATORI - RILEVANZA.*
Nel determinare la retribuzione proporzionata alla quantita e qualita del lavoro prestato, in applicazione del precetto di cui all'art 36, primo comma della Costituzione (nella specie, nei confronti di impiegato non di ruolo della SIAE), il giudice del merito, il quale faccia riferimento al trattamento assicurato dalla legge e dai contratti collettivi a lavoratori con analoghe mansioni (nella specie, impiegati di ruolo della medesima societa), legittimamente tiene conto anche della tredicesima mensilita, quale parte integrante della retribuzione stessa. (V 863/72, mass n 357083; (V 2603/70, mass n 348992).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)