Sez. 6, Sentenza n. 5526 del 21/03/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 204880 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Millantato credito | Condizioni per la sussistenza - Necessità dell'individuazione personale delle persone presso cui si millanta credito - Esclusione.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Millantato credito
Per la sussistenza del reato di millantato credito (art. 346 cod. pen.) è necessario che l'agente vanti un'efficace influenza sui pubblici ufficiali o sugli incaricati di un pubblico servizio, facendoli apparire facilmente corruttibili, e che, con tale mezzo fraudolento, determini altri a dare o a promettere danaro o altra utilità, quale prezzo della propria simulata mediazione. Ai fini della configurabilità del reato non è necessario pertanto che le persone presso le quali si millanta credito siano nominativamente indicate oppure individuate mediante le indicazioni fornite, essendo sufficiente che le circostanze riferite dal millantatore siano tali da far sorgere nel soggetto passivo la ragionevole convinzione di potere utilizzare un'influenza diretta o indiretta sul pubblico ufficiale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)