Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21207 del 28/11/2012 (Rv. 624515 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Legge n. 1450 del 1956 - Sistema pensionistico del Fondo telefonici presso l'Inps - Elementi costituenti la retribuzione contributiva - Elencazione tassativa - Conseguenze - Compenso per lavoro straordinario - Computo - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di retribuzione imponibile ai fini contributivi, la legge n. 1450 del 1956, regolante il sistema pensionistico del Fondo telefonici presso l'Inps, prevede che la retribuzione contributiva è composta esclusivamente dal minimo contrattuale di stipendio o salario, degli aumenti periodici di anzianità, dagli aumenti di merito, dalla contingenza, del compenso ai notturnisti, della indennità di connessione con le maestranze e della tredicesima; ne deriva che, attesa la tassatività delle voci da considerare ai fini della retribuzione contributiva, i compensi ivi non indicati e, tra questi, il compenso per lavoro straordinario, vanno esclusi dal computo, non potendo considerarsi incluso nel "minimo contrattuale di stipendio o salario".
Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1450 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)