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Sez. 5 - , Sentenza n. 33574 del 28/12/2018 (Rv. 652000 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione costi - Inerenza - Congruità della spesa - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2018-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652000-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di detrazione di costi, l'inerenza deve essere valutata secondo un giudizio di carattere qualitativo, e non quantitativo, correlato all'attività di impresa, con la conseguenza che, in tema di IVA, la stessa non può essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla congruità del costo che non condiziona né esclude il diritto alla detrazione, salvo che l'amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità della operazione, che costituisce elemento sintomatico dell'assenza di correlazione della stessa con l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 20 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)