Sez. 4 - , Sentenza n. 137 del 18/12/2019 Ud. (dep. 07/01/2020) Rv. 277951 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Sospensione del processo per assenza dell'imputato - Processi in corso - Applicabilità delle disposizioni introdotte con la legge n. 67 del 2014 - Condizioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 1, n. 3-bis, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applica - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, sia stata emessa la sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 com. 1 lett. 3BIS, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15, Legge 08/11/2014 num. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)