Sez. 6, Sentenza n. 2877 del 14/01/1998 Ud. (dep. 06/03/1998) Rv. 210375 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Lieve entità del fatto - Stato di tossicodipendenza del soggetto - Rilevanza - Condizioni - Relazione diretta tra lo stato di tossicodipendenza e la condotta tenuta - Stato di tossicodipendenza quale parziale giustificazione della partecipazione ad attività di importazione e spaccio - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Lo stato di tossicodipendenza in tanto può venire preso in considerazione ai fini della concessione dell'attenuante del fatto lieve prevista dal quinto coma dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in quanto vi sia un rapporto diretto tra lo stato di tossicodipendenza e la condotta imputata. L'attenuante non può perciò essere invocata in una ipotesi di partecipazione del soggetto all'attività di introduzione nel territorio nazionale e di spaccio di sostanza stupefacente adducendo quale giustificazione la necessità di ricavare, quale profitto, la sostanza necessaria per sè.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)