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Sez. 1, Sentenza n. 2278 del 09/07/1985 Ud. (dep. 19/10/1985) Rv. 170773 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - OMESSA INDICAZIONE DI FONTI DI PROVA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170773-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - OMESSA INDICAZIONE DI FONTI DI PROVA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Anche dopo la modifica dell'art. 264 comma secondo cod. proc. pen. in tema di motivazione dei mandati di cattura, il giudice, anche in Sede di riesame, può tacere l'identità delle fonti di prova ove lo impongano esigenze di tutela del segreto istruttorio. (Conf mass n 158690; (Conf mass n 159735; (Conf mass n 160161).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)