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Sez. 1, Sentenza n. 18589 del 21/09/2005 (Rv. 583290 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Valutazione equitativa - Obbligo del giudice di merito di tenere conto della quantificazione dell'equa soddisfazione operata, in casi simili, dalla Corte europea - Configurabilità - Limiti - Discostamento irragionevole da tale parametro - Violazione di legge - Sussistenza - Poteri del giudice di legittimità - Indicazione della misura dell'indennizzo - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583290-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, di talché è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purché in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell'obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di cassazione. Quest'ultima, peraltro, nel cassare il decreto impugnato non può indicare la misura dell'equo indennizzo da liquidarsi in sede di rinvio, ma deve limitarsi a rinviare alla corte territoriale, perché si conformi ai principi enunciati, motivando l'eventuale distacco dell'indennizzo liquidato dalle misure medie stabilite in sede sovranazionale per il danno non patrimoniale.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 360, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)