Sez. L, Sentenza n. 1855 del 11/05/1977 (Rv. 385579 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - SENTENZE - DI APPELLO - PRONUNCIA SU CAPI NON IMPUGNATI - OMESSO RICORSO PER CASSAZIONE - CONSEGUENZE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - RIFERIMENTO ALLA SOLA SENTENZA DI APPELLO.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - SENTENZE - DI APPELLO - PRONUNCIA SU CAPI NON IMPUGNATI - OMESSO RICORSO PER CASSAZIONE - CONSEGUENZE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - RIFERIMENTO ALLA SOLA SENTENZA DI APPELLO.*
Il principio in base al quale, ove l'appello abbia riguardato solo alcuni capi autonomi della sentenza di primo grado, il giudicato e costituito congiuntamente da detta sentenza, per i capi non oggetto di gravame, e da quella di secondo grado, per i capi investiti dall'impugnazione, soffre deroga nel caso in cui il giudice di secondo grado, travalicando i limiti dell'effetto parzialmente devolutivo dell'appello, abbia deciso anche sulle questioni non suscettibili di riesame. In tale ipotesi, infatti, la seconda pronuncia, ove non denunciata con tempestivo ricorso per Cassazione, viene a sostituirsi alla prima anche per i capi non investiti dal gravame, con la conseguenza che, pure su questa parte, l'interpretazione del giudicato va condotta alla stregua della sola sentenza d'appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)