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Sez. 3, Sentenza n. 423 del 06/03/1962 (Rv. 250664 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - NOTIFICAZIONE AL DEBITORE CEDUTO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL CESSIONARIO.*
Stato
decisa il 1962-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250664-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - NOTIFICAZIONE AL DEBITORE CEDUTO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL CESSIONARIO.*

Poiche la notificazione della cessione al debitore ceduto non ha efficacia costitutiva ne del negozio mediante il quale la cessione medesima viene attuata ne del trasferimento del credito, il debitore puo opporre al cessionario, che n'e legittimato passivamente per essere subentrato nella posizione giuridica del creditore cedente, solo le eccezioni opponibili a costui. Tali eccezioni sono sia quelle dirette contro la validita dell'originario rapporto (nullita, annullabilita), sia quelle rivolte a far valere l'Estinzione del credito (pagamento, prescrizione) eventualmente avvenuta anche dopo il trasferimento di esso, ma prima che il debitore ne abbia avuto comunque conoscenza. Al contrario non possono opporsi le eccezioni che attengono al negozio di cessione, perche il debitore e rimasto ad esso estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull'Obbligo di adempiere. (V 2301/41, 1721/40).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)