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Sez. 2, Sentenza n. 864 del 26/01/2000 (Rv. 533191 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI) | Imprescrittibilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533191-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI)

"L'actio negatoria servitutis" è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in ogni momento, e fatti salvi gli effetti dell'intervenuta usucapione, chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del termine per l'usucapione, l'inesistenza di una servitù contraria al rispetto delle distanze legali, giacché, diversamente opinando, si configurerebbe, di fatto, l'acquisto di una servitù in base al possesso decennale e non ventennale, come invece disposto dall'art. 1158 cod.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)