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Sez. 1, Sentenza n. 1944 del 19/06/1972 (Rv. 359045 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - AD UNO DEI COEREDI - EFFICACIA PER I CONDEBITORI D'IMPOSTA - ESCLUSIONE - IMPEGNO DI CONSEGNA AGLI INTERESSATI - IRRILEVANZA - VALIDITA DELLA NOTIFICA - CONDIZIONI - CONTESTAZIONI - ONERE PROBATORIO DEL RICHIEDENTE.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359045-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - AD UNO DEI COEREDI - EFFICACIA PER I CONDEBITORI D'IMPOSTA - ESCLUSIONE - IMPEGNO DI CONSEGNA AGLI INTERESSATI - IRRILEVANZA - VALIDITA DELLA NOTIFICA - CONDIZIONI - CONTESTAZIONI - ONERE PROBATORIO DEL RICHIEDENTE.*

La notificazione ad uno dei coeredi - che non sia uno dei soggetti indicati dall'art 139 cod proc civ - non puo ritenersi efficace anche nei confronti degli altri coobbligati, neppure se il coerede abbia accettato di riceversi le copie destinate agli altri debitori d'imposta, firmando la relata di notifica, con espresso impegno di consegna delle copie agli interessati. Per la validita della notifica, infatti, ai sensi dell'art 139 cod proc civ, occorre che l'ufficiale giudiziario dia atto che fu eseguita in uno dei luoghi previsti dalla norma, ad una delle persone ivi trovate, la quale puo anche essere indicata con il solo nominativo. In caso di contestazione, chi si avvale della notifica e tenuto a dare la prova del rapporto intercorrente tra colui che ha ricevuto la copia e il destinatario della notificazione. (V 2393'56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)