Sez. 1, Sentenza n. 2196 del 04/02/2016 (Rv. 638405 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Garante per la protezione dei dati personali - Imposizione di misure volte ad eliminare o ridurre il disagio derivante dalle cd. chiamate "mute" - Natura giuridica - Sanzione amministrativa - Esclusione - Soggetto legittimato all'opposizione - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
Il provvedimento con il quale il Garante per la protezione dei dati personali prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice della "privacy"), l'adozione delle necessarie misure, anche di carattere tecnico, atte ad eliminare o ridurre il disagio derivante dalla reiterazione di chiamate su contatto abbattuto (cd. chiamate "mute"), escludendo la possibilità di richiamare la specifica utenza per un determinato intervallo temporale (nella specie, pari a trenta giorni), non integra una sanzione amministrativa, sicché il soggetto legittimato all'opposizione, in sé diretta a sottoporre a controllo giurisdizionale la situazione soggettiva su cui il provvedimento ha inciso, non è qualunque titolare del trattamento dei dati personali ma lo specifico titolare destinatario della prescrizione (nella specie, Enel Energia s.p.a., e non anche la società proprietaria della piattaforma informatica messa a disposizione della prima).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 143 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 154 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)