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Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 14/11/2011 (Rv. 620425 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Deduzione di violazione di legge anziché di vizio di motivazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ammissibilità del ricorso per cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620425-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

L'ammissibilità del ricorso per cassazione non è preclusa dal fatto che il vizio della sentenza impugnata sia qualificato erroneamente dalla parte come violazione di legge e ricondotto al disposto dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., anziché al vizio di motivazione, esaminabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. (Fattispecie in tema di erronea interpretazione, da parte del giudice di merito, della domanda di annullamento di un contratto per vizio del consenso, già formulata nell'atto di citazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)