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Sez. 6, Sentenza n. 3074 del 20/08/1992 Cc. (dep. 10/09/1992) Rv. 191731 - 01

Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere | Requisiti del provvedimento - Riferimento alle regole che disciplinano l'ordinanza impositiva - Ammissibilità - Indicazione ed esposizione del fatto e delle valutazioni sugli elementi di merito - Necessità - Mancata indicazione - Nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-08-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191731-01

Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere

Il giudice del riesame (e dell'appello) avverso ordinanze impositive di misure cautelari reali, in particolare del sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., ha l'obbligo di seguire, con gli adattamenti del caso, le indicazioni e i criteri relativi alla motivazione formulati dall'art. 292, comma secondo lettere a), b) e c), con riguardo agli articoli 192, comma primo, e 125, comma terzo, stesso codice: indicazione delle generalità dell'indagato; sommaria descrizione del fatto, nei termini conosciuti e ritenuti; esposizione ragionata delle esigenze che impongono l'adozione della cautela (art. 321, comma primo, cod. proc. pen.), in relazione anche alle censure portate dalla parte che ha proposto il gravame. L'inosservanza di tale obbligo conduce alla nullità del provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)