Sez. 1 - , Ordinanza n. 27586 del 29/09/2023 (Rv. 669142 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Avvocato del fallimento - Compensi per prestazioni giudiziali - Decreto di liquidazione del giudice delegato - Liquidazione delle spese legali da parte del giudice della causa - Rapporti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura fallimentare liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello individuato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia passi in giudicato, quest'ultimo determina la definitività del solo parametro di determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata e il difensore, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. contro il decreto di liquidazione, ha diritto di pretendere la differenza a titolo di ingiustificato arricchimento della massa, che gli è riconosciuta con pronuncia i cui effetti sono sospensivamente condizionati all'effettivo incameramento della somma corrispondente da parte del curatore, ove non sia già avvenuto.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)