DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 ottobre 1983 relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca (83/515/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che l'evoluzione recente del diritto del mare e l'instaurazione che ne è risultata delle zone economiche marittime di 200 miglia hanno contribuito a modificare il contesto nel quale si svolge l'attività della pesca;
considerando che lo stato precario delle riserve di alcune specie esistenti nelle zone di pesca della Comunità ha indotto il Consiglio a disciplinare la pesca di tali specie e a fissare limiti alle catture autorizzate;
considerando che la flotta peschereccia comunitaria ha dovuto adattarsi alle nuove condizioni dell'attività di pesca; che tale adattamento dev'essere tuttavia continuato;
considerando che è opportuno che la Comunità, nell'interesse sia dei pescatori sia dei consumatori, preservi, per il periodo necessario alla ricostituzione delle riserve minacciate, le capacità di produzione degli Stati membri necessarie per il successivo sfruttamento ottimale delle riserve ricostituite;
considerando che la diversa natura dei problemi socio-strutturali richiede soluzioni differenziate per contribuire al mantenimento di capacità ottimali di produzione per ogni regione interessata e allo sviluppo del mercato; che il migliore effetto può essere raggiunto se, sulla base delle concezioni e di criteri comunitari, gli Stati membri mettono in opera azioni specifiche di adattamento strutturale con propri mezzi legislativi, regolamentari e amministrativi, istituendo un regime di aiuti finanziari;
considerando che il mantenimento delle capacità di produzione necessarie a medio termine può essere favorito da azioni destinate a permettere la riduzione temporanea dell'attività di pesca di battelli la cui redditività non è garantita a causa delle limitazioni di cattura; che occorre accordare aiuti sotto forma di premi forfettari di immobilizzazione ai beneficiari che si impegnano ad immobilizzare le loro navi, nonchù alle organizzazioni di produttori riconosciute che definiscono programmi destinati a diminuire l'attività di pesca delle navi appartenenti ai membri delle organizzazioni medesime;
considerando che il mantenimento della capacità di produzione non esclude la necessità di diminuire in maniera permanente la capacità di pesca delle flotte che, per le loro caratteristiche tecniche, sono difficilmente adattabili alle possibilità di cattura prevedibili a medio termine tanto all'interno quanto all'esterno delle zone di pesca degli Stati membri e che tale diminuzione può essere incoraggiata mediante un'indennità di immobilizzazione; che è opportuno subordinare la concessione dell'indennità medesima alla radiazione preliminare dei battelli in questione dal registro dei pescherecci, al fine di escluderli definitivamente dall'esercizio della pesca in tutti gli Stati membri della Comunità;
considerando che, visto l'interesse comunitario che tali azioni rivestono, è opportuno che la Comunità contribuisca al finanziamento delle azioni medesime; che la Comunità stessa deve essere in grado di accertarsi che le disposizioni prese dagli Stati membri per la loro applicazione contribuiscano a realizzarne gli obiettivi; che occorre, a tal fine, prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente delle strutture della pesca;
considerando che la presente azione riveste un aspetto specifico e che pertanto non può essere assimilata alle azioni comuni previste nell'ambito del FEAOG, sezione orientamento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 1983. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS (5) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri.