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Sez. 2, Sentenza n. 18195 del 05/06/2026 (Rv. 678544-01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. - Prova della
Stato
decisa il 2026-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678544-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

manifestazione del danno entro il decennio - Documenti di provenienza unilaterale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di responsabilità ex art. 1669 c.c., ai fini della prova della manifestazione dei vizi entro il decennio dal compimento dell'opera, sono ammissibili anche documenti di provenienza unilaterale, perché la provenienza del documento non incide sulla ammissibilità della prova, bensì sulla relativa attendibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di valutare documenti di provenienza unilaterale, quali la perizia giurata di parte, i verbali di assemblea condominiale e le raccomandate di diffida inviate all'appaltatore).

Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)