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Sez. 1, Sentenza n. 6306 del 18/04/2003 (Rv. 562321 - 01)

IMPRESA - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - TENUTA E CONSERVAZIONE - PROVA CONTRO L'IMPRENDITORE | Art. 2709 cod. civ. - Principio della inscindibilità per la parte favorita - Applicazione anche nei confronti del curatore fallimentare - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562321-01

IMPRESA - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - TENUTA E CONSERVAZIONE - PROVA CONTRO L'IMPRENDITORE

Ai sensi dell'art. 2709 cod. civ., i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore, ma la parte che intenda trarne vantaggio non può scinderne il contenuto, dovendo le scritture stesse, una volta invocate ed esibite, essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono. Tale principio di inscindibilità trova applicazione anche nei confronti del curatore fallimentare, con la conseguenza che le risultanze dei libri e delle scritture contabili, che eventualmente depongano a favore dell'imprenditore, devono essere utilizzate dal giudice contro il curatore fallimentare che si avvalga di una annotazione contabile dell'imprenditore quale mezzo di prova addotto a fondamento della propria pretesa, atteso che, in applicazione di detto principio, da un lato il curatore medesimo non può pretendere di scindere il contenuto delle scritture, né eccepire l'inopponibilità di quelle favorevoli alla controparte perché prive di data certa, e, dall'altro, il giudice può assegnare alla singola annotazione valore di prova contro l'imprenditore solo se il significato che si intende ad essa attribuire non è smentito da altre scritture contabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)