Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
Testo in vigore al
Art. 29 Attribuzione delle concessioni di coltivazione
1. Le concessioni di coltivazione sono attribuite con decreto del Ministero sulle aree in cui lo sviluppo o la coltivazione dei giacimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 della legge n.9 del 1991, come modificato dal presente decreto.
2. Le domande di concessione sono presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; trascorso tale termine le domande sono dichiarate irricevibili.
Art. 30 Disciplina delle concessioni di coltivazione
1. Il provvedimento di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere e stabilisce ogni altro obbligo in conformita' delle disposizioni di legge.
2. Il provvedimento indica l'estensione della concessione, che non puo' superare 150 chilometri quadrati, e la sua durata, che non puo' superare 20 anni, prorogabili secondo le norme vigenti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge n.9 del 1991.
4. L'obbligo di corrispondere le aliquote di prodotto della coltivazione di cui al capo IV del titolo I del presente decreto decorre dal 1o gennaio 1997.
5. Se il programma di cui al comma 1 prevede opere o attivita' per le quali non e' stata attivata la procedura di cui agli articoli 4 o 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, l'inizio dei lavori e' subordinato alle procedure di cui agli articoli 3 o 4, comma 2, del citato decreto presidenziale n. 526 de) 1994, ove ricorrano le condizioni ivi stabilite.
Art. 31 Attribuzione delle concessioni di stoccaggio
1. Le concessioni di stoccaggio sono attribuite con provvedimento del Ministero sulle aree in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' di stoccaggio sono gia' in atto o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 settembre 1974, n.170.
2. Le domande devono essere presentate contestualmente alle domande di concessione di coltivazione di cui all'articolo 29.
Art. 32 Disciplina delle concessioni di stoccaggio
1. Il provvedimento di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere e stabilisce ogni altro obbligo in conformita' delle disposizioni di legge.
2. Il provvedimento indica la durata della concessione, che non puo' superare 20 anni, prorogabili secondo le norme vigenti.
3. L'obbligo di corrispondere le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n.170, decorre dal 1o gennaio 1997; le aliquote sono determinate ai sensi dell'articolo 19.
4. Alle concessioni di stoccaggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6.
Capo II. Apertura delle aree residue a terzi
Art. 33 Accesso ai dati
1. Entro un mese dall'attribuzione dei titoli minerari, l'ENI comunica al Ministero quali perforazioni e rilievi geofisici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 26 ricadono nelle aree non riattribuitegli in permesso o concessione, indicando il costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso, per i rilevamenti geofisici.
2. I dati sulle perforazioni ricadenti nelle aree non riattribuite sono messi a disposizione degli interessati prescindendo dai termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967.
3. I rilievi geofisici relativi alle aree non riattribuite sono messi a disposizione dall'ENI, direttamente o tramite societa' controllate, per la consultazione, ai soli costi del servizio di consultazione, prescindendo dai termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967, e assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti; per l'eventuale successiva acquisizione dei dati geofisici, nella forma del diritto d'uso, il corrispettivo non puo' superare un terzo del costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso.
Art. 34 Messa a disposizione delle aree residue
1. Conclusa l'attribuzione dei titoli minerari, il Ministero, con avviso da pubblicare nel BUIG e nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, rende note la data a decorrere dalla quale gli interessati possono presentare domande di permesso di prospezione o di ricerca, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4, e la delimitazione delle aree residue richiedibili nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953.
Art. 35 Chiusura pozzi minerari
1. Conclusa l'attribuzione dei titoli minerari, l'ENI presenta entro sei mesi al Ministero un programma di chiusura mineraria dei pozzi perforati ubicati nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953, non riattribuite in permesso o concessione, comprendente il ripristino delle relative aree e la rimozione degli impianti connessi, da realizzare entro il termine di due anni.
2. Il Ministero, sentito il Ministero delle finanze e, per gli aspetti di competenza il Ministero dei trasporti e della navigazione, puo' autorizzare il permanere di pozzi non chiusi minerariamente o di impianti nelle zone di cui al comma 1, ove essi siano richiesti da altri enti interessati alla loro utilizzazione per la coltivazione di fluidi associati o di risorse geotermiche o per attivita' di stoccaggio di idrocarburi.
Art. 36 Concessioni di stoccaggio in giacimenti gia' coltivati
1. Nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953, non riattribuite all'ENI in permesso o in concessione, gli enti interessati possono presentare, qualora ne ricorrano le condizioni, domanda di concessione di stoccaggio ai sensi della legge 26 aprile 1974, n.170, relativamente a giacimenti per i quali si e' conclusa la fase di coltivazione.
2. La concessione di stoccaggio e' accordata in base alle disposizioni della legge 26 aprile 1974, n.170 e del disciplinare- tipo vigente in materia, in quanto applicabili.
Titolo III
Capo I. Norme transitorie e disposizioni finali
Art. 37 Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia
1. Al fine di adeguarne la composizione alle esigenze del presente decreto, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge n.6 del 1957, e successive modifiche, e' costituito da:
a) un presidente scelto tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza, prive di interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore;
b) il direttore generale delle miniere, con funzioni di vicepresidente;
c) il direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia;
d) il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base;
e) il direttore del Servizio chimico, o un suo delegato;
i) il direttore del Servizio geologico d'Italia, o un suo delegato;
g) un avvocato dello Stato;
h) tre dirigenti della Direzione generale delle miniere;
i) un dirigente del Ministero degli esteri;
l) un dirigente del Ministero dell'ambiente - Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, l'informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
m) un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione;
n) un dirigente del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio;
o) un dirigente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
p) un titolare di cattedra in geologia;
q) un titolare di cattedra in materie geofisiche applicate al settore minerario;
r) un titolare di cattedra in materia di coltivazione di idrocarburi;
s) un titolare di cattedra nelle discipline della ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;
t) il direttore dell'Istituto internazionale per le ricerche geotermiche del Consiglio nazionale delle ricerche, o un suo delegato.
2. Il presidente e i componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; i componenti di cui ai punti g), i), l), m), n), o), p), q) r), ed s) sono designati dalle Amministrazioni interessate.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina del nuovo Comitato.
4. Il Direttore generale delle miniere puo', per specifici problemi, chiamare a far parte del Comitato anche esperti, in numero non superiore a due.
5. I componenti del Comitato sono tenuti al rispetto degli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967, nonche' del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 ottobre 1995, n.246.
6. Il Comitato dura in carica tre anni; a tutti i componenti, di diritto e designati, nonche' al segretario, competono le indennita' previste dall'articolo 41 della legge n.6 del 1957.
Art. 38 Norme transitorie
1. I permessi e le concessioni conferiti in base alle leggi n.6 del 1957, n.613 del 1967, n.9 del 1991 e alla legge 26 aprile 1974, n.170, sono confermati per la loro originaria durata ed estensione.
2. Le disposizioni in materia di proroghe di vigenza di permessi di ricerca introdotte dal presente decreto si applicano ai permessi vigenti che scadono successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni in materia di conferimento di permessi in re- gime di concorrenza introdotte dal presente decreto si applicano alle procedure di selezione da attivarsi a seguito di domande presentate successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Con provvedimenti del Ministero, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ricondotti alla nuova disciplina i titoli vigenti di cui all'articolo 28 della legge n. 136 del 1953 e quelli di cui alla legge 24 luglio 1962, n.1072.
5. Il valore unitario delle aliquote di prodotto dovuto allo Stato per l'anno 1996, da versare nel 1997, e' determinato secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 19.
Art. 39 Titoli vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano
1. I titoli vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ubicati nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano sono confermati per la loro originaria durata ed estensione.
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero, per la successiva comunicazione alla Commissione europea, un elenco dei titoli vigenti con i relativi decreti di attribuzione, nonche' delle istruttorie in corso.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la loro disciplina ai principi di cui agli articoli contenuti nel titolo I del presente decreto, i quali valgono come principi fondamentali di riforma economico-sociale.
Art. 40 Accertamenti sugli investimenti effettuati ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n.613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n.9 del 1991
1. Al fine di semplificare l'applicazione della nuova disciplina in materia di aliquote di prodotto introdotta dal presente decreto, i titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato domanda di esonero ai sensi dell'art. 26 della legge n. 9 del 1991 per gli anni dal 1993 al 1996, inviano, entro il 30 giugno 1997 per gli anni 1993, 1994 e 1995, ed entro il 31 dicembre 1997 per l'anno 1996, all'UNMIG ed alle sue Sezioni, un prospetto contenente il riepilogo degli investimenti effettuati in ciascuno degli anni indicati per le opere di prospezione non esclusiva e di ricerca esclusiva di idrocarburi facenti parte del progetto di investimenti presentato all'UNMIG per gli stessi anni, con riferimento alle opere per le quali non sia gia' stata emessa dalla Sezione competente la relativa certificazione ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n.613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n. 9 del 1991.
2. Il prospetto ed i tabulati analitici di documentazione delle spese effettuate sono sottoscritti dal legale rappresentante del concessionario o un suo delegato, che attesta la veridicita' e la pertinenza delle spese elencate alle opere del progetto di investimento approvato.
3. La verifica delle spese dichiarate per ciascuna societa' ed anno e' effettuata, per il territorio di competenza di ogni Sezione, da un collegio, designato dal Direttore generale delle miniere, presieduto dall'Ingegnere capo della Sezione interessata e composto da un funzionario della Sezione interessata e da un funzionario dell'UNMIG.
4. Il collegio accerta che le opere effettuate siano conformi al progetto di investimenti in opere di prospezione e ricerca approvato e che le relative spese siano congrue, sulla base delle fatture e degli altri titoli di spesa.
5. Le spese per le verifiche ed i compensi per il funzionamento del collegio nonche' per gli accertamenti conseguenti alle richieste di esenzione presentate ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n.613 del 1967, sono a carico dei concessionari richiedenti secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 41 Norme abrogate
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) gli articoli 3, comma secondo, 5, commi secondo, quinto e sesto, 6, 26, 37, 38, commi primo, terzo e quinto, e 55 della legge n. 613 del 1967 e successive modifiche;
b) l'articolo 106 del T.U. degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1987, n. 218.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BERSANI, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
VISCO, Ministro delle finanze
BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione
RONCHI, Ministro dell'ambiente
DINI, Ministro degli affari esteri
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK