diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 14194 del 08/07/1977 Ud. (dep. 10/11/1977) Rv. 137266 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INDAGINI DATTILOSCOPICHE DELLA POLIZIA - NATURA DI PERIZIA - ESCLUSIONE - UTILIZZAZIONE COME FONTE DI PROVE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1977-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137266-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INDAGINI DATTILOSCOPICHE DELLA POLIZIA - NATURA DI PERIZIA - ESCLUSIONE - UTILIZZAZIONE COME FONTE DI PROVE - LEGITTIMITA.*

Gli accertamenti dattiloscopici compiuti dalla polizia giudiziaria si inquadrano nella attivita preliminare di accertamento e di Assicurazione delle prove di cui agli artt 222 e 223 cod proc pen. ne deriva che detti accertamenti, pur potendo essere utilizzati come fonte legittima di prova in armonia con il principio del libero convincimento del giudice, non hanno carattere ne sostanziale ne formale di perizia. Per la loro utilizzazione come elementi di prova e sufficiente che siano allegati al processo in modo che le parti e i difensori possono prenderne conoscenza a garanzia dell'Esercizio del diritto di difesa, cosi come avviene per ogni altro atto di polizia giudiziaria per il quale non sia dalla legge prevista una particolare formalita di acquisizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)