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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10648 del 01/04/2022 (Rv. 664281 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE | Cessione di azienda - Cancellazione della società cedente dal registro delle imprese - Successiva iscrizione a ruolo a nome della società cedente di tributi da essa non versati - Legittimità - Applicazione della disciplina della successione dei soci alla società estinta - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664281-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE

In tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda, l'iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguita nei confronti di quest'ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche se cancellata dal registro delle imprese e conseguentemente estinta, non trovando applicazione la disciplina della successione dei soci alla società estinta con riferimento alla formazione del ruolo, che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente indipendentemente dalla sua esistenza al momento dell'iscrizione.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)