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Sez. L, Sentenza n. 2571 del 06/02/2007 (Rv. 594696 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Eccezione di estinzione del processo tardivamente proposta in controversia di lavoro - Preclusione - Dichiarazione di estinzione del processo in primo grado - Deduzione della decadenza dall'eccezione in cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594696-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

Nel rito speciale del lavoro tanto l'eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione che quella relativa alla non tempestiva proposizione dell'eccezione stessa, sono eccezioni in senso stretto, come tali soggette alle preclusioni di cui all'art. 416 cod. proc. civ. Pertanto, ove il giudice di primo grado abbia dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito di eccezione di tardiva riassunzione non tempestivamente proposta, la parte che sostiene la tardiva proposizione dell'eccezione stessa deve investire della decadenza dal diritto di eccepire il giudice di appello, onde evitare il formarsi del giudicato interno sulla tempestività dell'eccezione che precluderebbe la deducibilità della questione come motivo di cassazione (Nel caso di specie, dichiarata dal primo giudice l'estinzione del processo per la non tempestiva riassunzione a seguito del decesso di una delle parti, la parte onerata della riassunzione aveva in secondo grado sostenuto l'erroneità della declaratoria per insussistenza della tardività, essendo la riassunzione intervenuta a seguito di proroga del temine di legge, senza dedurre con esplicito motivo di appello che l'eccezione di tardiva riassunzione era stata non tempestivamente proposta. La Corte suprema ha ritenuto inammissibile il motivo di cassazione che per la prima volta deduceva nel giudizio di legittimità la questione della tardiva proposizione dell'eccezione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)