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Sez. 5, Sentenza n. 603 del 18/11/2011 Ud. (dep. 12/01/2012) Rv. 252668 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA | Rifiuto di rimuovere l'auto parcheggiata in modo tale da ostruire l'ingresso al garage del condomino - Integrazione del reato di violenza privata.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252668-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA

Integra il reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) la condotta di colui che, avendo parcheggiato l'auto in maniera da ostruire l'ingresso al garage condominiale, si rifiuti di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)