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Sez. 6, Sentenza n. 182 del 30/01/1967 Ud. (dep. 23/06/1967) Rv. 104800 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSE AL RICORSO - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - MANCATA DECLARATORIA DELLA INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO PER GENERICITA DEI MOTIVI NELLA SENTENZA DI MERITO - OMESSA MOTIVAZIONE SUI MOTIVI STESSI - INTERESSE DELL'IMPUTATO A DOLERSENE COL RICORSO PER CASSAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104800-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSE AL RICORSO - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - MANCATA DECLARATORIA DELLA INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO PER GENERICITA DEI MOTIVI NELLA SENTENZA DI MERITO - OMESSA MOTIVAZIONE SUI MOTIVI STESSI - INTERESSE DELL'IMPUTATO A DOLERSENE COL RICORSO PER CASSAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Non e annullabile per difetto di motivazione la sentenza del giudice d'appello che abbia omesso l'esame di motivi generici, perche, se anche detto giudice abbia errato non rilevando, come avrebbe dovuto, la genericita dei motivi, l'imputato non ha interesse a dedurre l'errore (art 190, cpv terzo, cod proc pen). manca, infatti, un interesse degno di tutela giuridica in Sede di ricorso per Cassazione a dolersi della violazione dell'art 475 n 3 cod proc pen quando la Mancanza di motivazione riguardi un motivo d'appello che, per la sua genericita, non poteva nemmeno in astratto essere idoneo a produrre l'effetto devolutivo della cognizione del procedimento al giudice superiore, laddove, affinche l'interesse ad impugnare mediante ricorso per Cassazione sussista, e necessario che nel secondo grado si sia prodotto l'effetto devolutivo dell'appello in relazione al punto che Forma oggetto del motivo di ricorso e che quindi l'omessa motivazione del giudice di appello su quello stesso punto leda il diritto - esistente un astratto - della parte appellante a ottenere un provvedimento favorevole.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)