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Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:

Art. 1

1. L'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.
I piani nonche' i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:
a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
b) la individuazione delle aree da cedere in proprieta' e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).
I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimita'.
In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma la utilizzazione delle aree puo' avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione e' vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione".4

Art. 2

1. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme ovvero dall'approvazione del piano di zona il comune o il consorzio dei comuni non provveda agli adempimenti di cui al precedente articolo 1, la regione e' tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per la nomina di un commissario cui spetta procedere agli stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I provvedimenti adottati dal commissario sono esecutivi e soggetti al solo controllo di legittimita'.

Art. 3

1. Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato con le modalita' di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sulle aree cosi' individuate viene concesso il diritto di superficie.

2. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 GIUGNO 1974, N. 247. I provvedimenti comunali e regionali con cui vengono effettuate la scelta delle aree, la definizione degli elementi di cui al secondo comma dell'art. 51 e ove occorra, la indicazione della spesa per le opere di urbanizzazione, sono corredate da una planimetria in scala non inferiore a 1: 2000, disegnata sulla mappa catastale, e dagli elenchi catastali delle proprieta' interessate; e comportano l'applicazione delle norme in vigore per i piani di zona e per la loro attuazione, anche per quanto attiene alla concessione dei mutui e contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

3. La indicazione delle aree effettuata ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta la dichiarazione di pubblica utilita' di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e di urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori.

Art. 4

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327.6

2. In carenza di apposite norme regionali, il presidente della giunta della regione pronuncia i decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza e compie gli atti dei relativi procedimenti di competenza della regione.1a

Art. 5

1. La pubblicazione della deliberazione del programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da parte del consiglio comunale e la notifica della stessa ai proprietari nel luogo risultante dagli atti catastali producono gli effetti della notifica agli espropriandi e della notifica al pubblico previsti dall'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 7

1. La sospensione prevista dal quarto comma dell'art. 13 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non ha luogo quando il procedimento sia disposto nei confronti dei proprietari risultanti dagli atti catastali.3

Art. 8

1. Con delibera del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio di comuni nel cui territorio e' prevista la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, sono indicate ai soggetti incaricati della attuazione dell'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta, le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.

2. Decorso il termine di cui al precedente comma il presidente della giunta regionale provvede entro i successivi sessanta giorni ad indicare le aree ovvero a promuovere la localizzazione dell'intervento in altro comune.

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 GIUGNO 1974, N. 247.

4. I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano i soggetti di cui al primo comma a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa e la progettazione delle opere.

Art. 8-bis

1. Le aree assegnate dal comune o dal consorzio di comuni a cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e cedute dal comune o dal consorzio entro il 31 dicembre 1973 vengono mantenute nel regime in cui sono state assegnate e per la utilizzazione delle stesse viene stipulata una convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. In tal caso la delibera di cui al settimo comma del citato articolo 35, che il comune o il consorzio e' tenuto ad adottare entro sei mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, abilita la cooperativa che si impegni ad accettare il contenuto della convenzione ad iniziare i lavori prima della stipulazione della convenzione stessa.

Art. 9

1. Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali ai sensi dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, intendono procedere direttamente all'acquisizione mediante esproprio delle aree loro indicate, ne fanno richiesta al comune o al consorzio dei comuni. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione il comune o il consorzio non abbia comunicato un motivato rifiuto, la richiesta si intende accolta.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 GIUGNO 1974, N. 247.

Art. 10

1. Nei casi in cui concessionario del diritto di superficie e' un ente pubblico, la delibera di cui al settimo comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, abilita l'ente che s'impegni ad accettare il contenuto della convenzione ad occupare le aree ed a iniziare i lavori, prima della stipulazione della convenzione stessa. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'ente pubblico proceda alla acquisizione delle aree ai sensi del precedente art. 9.

Art. 11

1. Per gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia entro quindici giorni dalla presentazione della stessa alla commissione edilizia, ai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichita', nei casi in cui le norme vigenti prescrivano i loro pareri, e al competente comandante dei vigili del fuoco. La commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichita' o da loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, nonche' dal competente comandante dei vigili del fuoco o da un suo rappresentante, esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla trasmissione della domanda. Il sindaco decide sulla domanda nei quindici giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza specifica i motivi del diniego.

2. Il parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.

3. Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichita' od i loro rappresentanti in seno alla commissione edilizia non diano parere favorevole al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulla domanda di licenza e' sospeso per quarantacinque giorni.

4. Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti abbia espresso motivato parere negativo, il sindaco provvede.

Art. 12

1. La percentuale di spesa fissata dall'art. 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, e' elevata al 50% della spesa totale prevista nella relazione finanziaria dei piani di zona approvati entro la data di entrata in vigore delle presenti norme.

2. La stessa percentuale si applica, per la determinazione dell'ammontare dei mutui concedibili, alle previsioni di spesa indicate nei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, entro il termine di cui al primo comma.

Art. 13

1. I mutui agevolati concessi ai sensi della legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, destinati al finanziamento di programmi costruttivi nell'ambito dei programmi di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e nelle zone di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato alle condizioni e con le modalita' di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino all'importo massimo del 75%.

2. Nel caso di programmi costruttivi su aree concesse in diritto di superficie, i mutui sono garantiti ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Per la realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata e agevolata, assistiti da contributo statale, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici saranno indicati gli enti o istituti di credito abilitati alla concessione di mutui.

4. Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui saranno regolate da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

5. La facolta' di emissione delle cartelle di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 610, potra' essere esercitata fino al 31 dicembre 1977, fermo restando il limite globale di lire 50 miliardi.