Sez. 3, Sentenza n. 22261 del 09/12/2016 Ud. (dep. 09/05/2017) Rv. 269982 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Sentenza - Omessa traduzione - Impugnazione per conto dell'imputato alloglotta - Lesione del diritto di difesa - Indicazione delle ragioni specifiche da parte dell'imputato - Necessità - Ragioni.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dll'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. - sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa - qualora sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)