Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Testo in vigore al
Capo XII. Deroghe alle procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (ce) n. 338/97
Art. 53 Uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione
1. Quando una spedizione che dev'essere introdotta nella Comunità giunge a un ufficio doganale di frontiera per nave, aereo o ferrovia onde essere inoltrata con lo stesso mezzo di trasporto e senza immagazzinamento intermedio verso un altro ufficio doganale, situato nella Comunità, designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, i controlli e la presentazione dei documenti di importazione hanno luogo presso quest'ultimo ufficio.
2. Ove una spedizione sia stata controllata presso un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, e venga successivamente inoltrata a un altro ufficio doganale per le ulteriori fasi della procedura doganale, quest'ultimo ufficio esige la presentazione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione, completata a norma dell'articolo 23 del presente regolamento, oppure la presentazione della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione, completata a norma dell'articolo 24 del presente regolamento, e può effettuare tutti i controlli che reputa necessari per accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.
Capo XIII. Esemplari nati e allevati in cattività ed esemplari riprodotti artificialmente
Art. 54 Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività
Salvo il disposto dell'articolo 55, un esemplare di una specie animale si considera nato e allevato in cattività soltanto quando un organo di gestione competente, in consultazione con un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:
1) l'esemplare in questione discende o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato:
a) da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata;
b) da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la riproduzione è asessuata;
2) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa a essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;
3) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, conformi alla normativa applicabile e in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente a uno o più dei seguenti fini:
a) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;
b) disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;
c) per l'utilizzo, in via eccezionale, come riserva riproduttiva;
4) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo) in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato.
Art. 55 Determinazione dell'ascendenza
Se un'autorità competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell'articolo 54, dell'articolo 62, paragrafo 1, o dell'articolo 63, paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione le analisi in suo possesso o i campioni occorrenti secondo le modalità stabilite dall'autorità medesima.
Art. 56 Esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente
1.
Gli esemplari di specie vegetali si considerano riprodotti soltanto quando l'organo di gestione competente, di concerto con l'autorità scientifica dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:
a) si tratta di piante o di derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate;
b) la riserva riproduttiva originaria è costituita e conservata in conformità alla definizione di cui all’articolo 1, punto 4 bis;
d) nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l’innesto sono stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a) e b).
Ai fini della lettera a), per «condizioni controllate» s'intende un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo delle piante infestanti, l'irrigazione od operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie, senza che tale elenco sia esaustivo. Per i taxa che producono legno di agar, sviluppatisi da semi, talee, innesti, margotte aeree, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli, «in condizioni controllate» si riferisce a un albereto, ivi compresi altri ambienti non naturali manipolati dall'intervento umano allo scopo di produrre piante, loro parti o prodotti da esse derivati.
c)
2. Il legname e altre parti o derivati degli alberi prelevati da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considerano riprodotti artificialmente in conformità al paragrafo 1.
3. Alberi dei taxa che producono legno di agar coltivati in:
a) giardini (domestici e/o collettivi);
b) piantagioni produttive statali, private o collettive, sia monospecie sia miste,
sono considerati riprodotti artificialmente in conformità del paragrafo 1.
Capo XIV. Oggetti personali o domestici
Art. 57 Introduzione e reintroduzione nella Comunità di oggetti personali e domestici
1. La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita. Tale deroga si applica unicamente a esemplari, compresi i trofei di caccia,
a) facenti parte del bagaglio personale di viaggiatori provenienti da un paese terzo;
b) facenti parte dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un paese terzo alla Comunità;
c) che siano trofei di caccia prelevati da un viaggiatore e successivamente importati.
2. La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento, non si applica agli esemplari delle specie ivi elencate all'allegato A, qualora siano introdotti nella Comunità per la prima volta da un soggetto che vi risieda abitualmente o che vi stia trasferendo la sua residenza.
3. Per la prima introduzione nella Comunità da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione se vengono presentati l'originale e una copia di un documento di esportazione o riesportazione. Le autorità doganali inoltrano l'originale a norma dell'articolo 45 del presente regolamento e restituiscono la copia vistata al titolare.
3 bis. In deroga al paragrafo 3, la prima introduzione nell'Unione di trofei di caccia degli esemplari delle specie o delle popolazioni di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 e all'allegato XIII del presente regolamento si effettua a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97.
4. Per la reintroduzione nella Comunità, da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente, di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione purché, a scelta:
a) venga presentata la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata;
b) venga presentata la copia del documento di (ri)esportazione di cui al paragrafo 3;
c) venga fornita la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità.
5. In deroga al disposto dei paragrafi 3 e 4, per introdurre o reintrodurre nella Comunità le seguenti voci dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione:
a) caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) fino a un quantitativo massimo di 125 grammi per persona in contenitori contrassegnati individualmente conformemente all'articolo 66, paragrafo 6;
b) «bastoni della pioggia» di Cactaceae spp. fino a un massimo di tre per persona;
c) esemplari morti lavorati di Crocodylia spp. (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino a un massimo di quattro per persona;
d) conchiglie Strombus gigas fino a un massimo di tre per persona.
e) Hippocampus spp. fino a un massimo di quattro esemplari morti per persona;
f) conchiglie di Tridacnidae spp. fino a tre esemplari per persona di peso complessivo non superiore a tre kg, dove per esemplare si intende una conchiglia intera o due metà corrispondenti.
g) esemplari di legno di agar (Aquilaria spp. e Gyrinops spp.) — fino a 1 kg di trucioli, 24 ml di olio e due fili di grani o rosari (oppure due collane o braccialetti) per persona.
Art. 58 Esportazione e riesportazione dalla Comunità di oggetti personali e domestici
1. La deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita. Tale deroga si applica unicamente a esemplari che facciano parte:
a) del bagaglio personale di viaggiatori la cui destinazione è un paese terzo;
b) dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il suo luogo abituale di residenza dalla Comunità a un paese terzo.
2. In caso di esportazione, la deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97 di cui all'articolo 7, paragrafo 3, per gli oggetti personali e domestici, non si applica agli esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B di detto regolamento.
3.
Per la riesportazione, da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità, di oggetti personali o domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari di specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione ove venga presentata:
a) la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata;
b) la copia di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del presente regolamento;
c) la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alla riesportazione di corno di rinoceronte o avorio d'elefante contenuti in oggetti personali o domestici; per questi esemplari è necessario presentare all'ufficio doganale un certificato di riesportazione.
3 bis. Per la riesportazione da parte di un soggetto che non risieda abitualmente nell'Unione di oggetti personali o domestici acquisiti al di fuori del suo Stato di residenza abituale, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari di specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 è richiesta la presentazione all'ufficio doganale di un certificato di riesportazione. Lo stesso vale per la riesportazione come oggetti personali o domestici di corno di rinoceronte o avorio di elefante provenienti da esemplari di popolazioni che figurano nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97.
4. In deroga al disposto dei paragrafi 2 e 3, per l'esportazione o la riesportazione delle voci di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettere da a) a g), non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione.
Art. 58 bis Uso commerciale di oggetti personali e domestici all’interno dell’Unione
1.
Le attività commerciali relative a esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 che sono introdotti nell'Unione conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento possono essere autorizzate da un organo di gestione di uno Stato membro soltanto alle seguenti condizioni:
a) il richiedente deve dimostrare che l’esemplare è stato introdotto nell’Unione da almeno due anni, prima che lo stesso possa essere utilizzato per fini commerciali, e
b) l’organo di gestione dello Stato membro interessato ha verificato che l’esemplare in questione avrebbe potuto essere importato per fini commerciali conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 al momento in cui è stato introdotto nell’Unione.
Quando tali condizioni sono soddisfatte, l’organo di gestione rilascia una dichiarazione scritta che attesta che l’esemplare può essere utilizzato a fini commerciali.
2. Sono vietate le attività commerciali relative a esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 che sono stati introdotti nell'Unione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, oppure relative a esemplari delle specie che figurano nell'appendice I della convenzione o nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 e introdotti nell'Unione come oggetti personali e domestici.
Capo XV. Esenzioni e deroghe
Art. 59 Esenzioni dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 previste dall'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento
1. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente di aver rispettato tutte le condizioni previste da detto articolo e dall'articolo 48 del presente regolamento.
1 bis. L’esenzione per gli esemplari di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all’organo di gestione competente la prova che gli esemplari sono stati acquisiti conformemente alla normativa in vigore per la conservazione della fauna e della flora selvatiche.
2. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale provvederà a consultare l'autorità scientifica competente, che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 48 del presente regolamento e che si tratta di esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente ai sensi degli articoli 54, 55 e 56 del presente regolamento.
3. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale provvederà a consultare l'autorità scientifica competente, che sono state soddisfatte tutte le condizioni previste da detto articolo e dall'articolo 48 del presente regolamento.
4. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che si tratta di esemplari prelevati dall'ambiente naturale in uno Stato membro nell'osservanza della normativa ivi vigente.
5. L'esenzione prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa, per i vertebrati vivi, soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che sono state osservate le pertinenti disposizioni dell'articolo 66 del presente regolamento.
Art. 60 Deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 per gli istituti scientifici
Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, una deroga al divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo può essere concessa ad istituti scientifici, autorizzati da un organo di gestione di concerto con un'autorità scientifica competente, mediante il rilascio di un certificato riguardante tutti gli esemplari di specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento destinati a una delle seguenti due finalità:
1) l'allevamento in cattività o la riproduzione artificiale nell'interesse della conservazione delle specie in causa;
2) ricerca o istruzione nell'interesse della preservazione o conservazione delle specie in causa.
Qualunque forma di vendita degli esemplari può avere come destinatari solo istituti scientifici titolari di tale certificato.
Art. 61 Esenzioni dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97
Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, il divieto ivi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, in relazione all'acquisto, all'offerta di acquisto o all'acquisizione a fini commerciali di esemplari di specie iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, nonché le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti sono concesse mediante il rilascio caso per caso di un certificato, non si applicano agli esemplari che rispondono a uno dei seguenti criteri:
1) gli esemplari sono muniti di uno dei certificati per esemplari specifici di cui all'articolo 48 del presente regolamento;
2) gli esemplari sono ammessi a beneficiare di una delle esenzioni generali di cui all'articolo 62 del presente regolamento.
Art. 62 Esenzioni generali dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97
Il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, ai fini della concessione delle esenzioni dai divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, mediante il rilascio di un certificato caso per caso, non si applica nei casi seguenti, per i quali non è richiesto alcun certificato:
1) esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'allegato X del presente regolamento, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie annotate siano marcati in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento;
2) esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente;
3) esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni ai sensi dell’articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97, a eccezione degli esemplari contenenti avorio di elefante
4) esemplari morti della specie Crocodylia di cui all’allegato A con codice di origine D, a condizione che siano marcati o identificati con altri mezzi conformemente al presente regolamento;
5) caviale di Acipenser brevirostrum e suoi ibridi, con codice di origine D, purché sia contenuto in un recipiente marcato in conformità al presente regolamento.
Art. 63 Certificati prestampati a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 338/97
1. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati e metterli a disposizione degli allevatori autorizzati a tale scopo da un organo di gestione, a condizione che questi tengano registri dell'allevamento, da presentare su richiesta all'organo di gestione competente. Tali certificati recano, nella casella 20, la seguente dicitura: «Certificato valido unicamente per i seguenti taxa: …».
2. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettere d) e h), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati per coloro che hanno ottenuto da un organo di gestione l'autorizzazione a vendere, sulla base di tali certificati, esemplari morti allevati in cattività o un numero limitato di esemplari morti, legalmente prelevati dall'ambiente naturale nella Comunità, a condizione che ciascuna di queste persone soddisfi i seguenti requisiti:
a) tenga un registro da presentare, a richiesta, al competente organo di gestione, contenente informazioni dettagliate sugli esemplari o sulle specie venduti, sulle cause della loro morte (se note), nonché sulle persone dalle quali sono stati acquistati e quelle cui sono stati venduti;
b) presenti ogni anno all'organo di gestione competente una breve relazione nella quale siano specificate le vendite effettuate durante l'anno, il tipo e il numero degli esemplari, le specie interessate e le modalità di acquisizione degli esemplari.
3. I certificati prestampati sono validi solo dopo che sono stati compilati e che il richiedente ne ha trasmesso copia all’organo di gestione emittente.
Capo XVI. Marcatura
Art. 64 Marcatura di esemplari a fini di importazione e attività commerciali nella Comunità
1. Le licenze di importazione per gli esemplari indicati qui di seguito sono rilasciate soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che sono stati marcati individualmente in conformità dell'articolo 66, paragrafo 6:
a) esemplari derivanti da un allevamento di riproduzione in cattività approvato dalla conferenza delle parti della convenzione;
b) esemplari derivanti da un allevamento in fattoria approvato dalla conferenza delle parti della convenzione;
c) esemplari di una popolazione di una specie iscritta nell'appendice I della convenzione, per la quale la conferenza delle parti abbia approvato una quota di esportazione;
d) zanne grezze di elefante africano e parti ricavate da esse di lunghezza pari o superiore a 20 cm e di peso pari o superiore a 1 kg;
e) pelli, fianchi, code, gole, zampe, schiene e altre parti di coccodrilli, grezze, conciate o finite ed altre parti di tale animale che siano esportate nella Comunità, nonché pelli e fianchi interi, grezzi, conciati o finiti riesportati nella Comunità;
f) vertebrati vivi delle specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 appartenenti a una mostra itinerante;
g) tutti i contenitori di caviale Acipenseriformes spp. inclusi barattoli, vasi o scatole in cui il caviale. sia direttamente imballato.
2. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 338/97 tutti i contenitori di caviale specificati al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo sono marcati a norma dell'articolo 66, paragrafo 6, del presente regolamento, fatte salve le disposizioni supplementari di cui all'articolo 66, paragrafo 7.
Art. 65 Marcatura di esemplari a fini di esportazione e riesportazione
1. I certificati di riesportazione per gli esemplari di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a d) e f), che non siano stati modificati in modo sostanziale, vengono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che le marcature originali sono intatte.
2. I certificati di riesportazione per pelli e fianchi interi di coccodrilli, grezzi, conciati o finiti, sono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che le targhette o i contrassegni originali sono intatti o, se quelli originali sono rimossi o perduti, che gli esemplari sono stati marcati con un contrassegno o targhetta per la riesportazione.
3. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione per tutti i contenitori di caviale di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), vengono rilasciati solo se ciascuna marcatura del contenitore è conforme all'articolo 66, paragrafo 6.
4. Le licenze di esportazione sono rilasciate per i vertebrati vivi delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che sono state osservate le pertinenti disposizioni dell'articolo 66 del presente regolamento. Ciò non si applica agli esemplari delle specie elencate nell’allegato X del presente regolamento, a meno che un’annotazione nell’allegato X non ne prescriva la marcatura.
Art. 66 Metodi di marcatura
1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 59, paragrafo 5, e dell'articolo 65, paragrafo 4, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Gli uccelli nati e allevati in cattività sono marcati nei modi previsti dal paragrafo 8 oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non può applicarsi a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali della specie, con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E).
3. I vertebrati vivi, esclusi gli uccelli nati e allevati in cattività, sono marcati con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E) oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non è appropriato a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali degli esemplari o della specie, mediante anelli, nastri, targhette, tatuaggi e mezzi simili numerati individualmente, oppure sono resi identificabili mediante qualsiasi altro mezzo adeguato.
4. Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'articolo 59, paragrafo 5, e dell'articolo 65, paragrafo 4, non si applicano qualora il competente organo di gestione abbia accertato, all'atto del rilascio del certificato, che le caratteristiche fisiche degli esemplari interessati non consentono l'innocua applicazione di un metodo di marcatura. In tal caso, l'organo di gestione rilascia un certificato per un'operazione commerciale specifica e lo indica nella casella 20 del certificato ovvero, se può essere applicato senza pericolo un metodo di marcatura in un momento successivo, vi annota le istruzioni che ritiene appropriate. Per gli esemplari vivi di cui al presente paragrafo non possono essere rilasciati certificati per esemplari specifici, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale.
5. Gli esemplari contrassegnati con un radiosegnalatore a microcircuito non conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E) prima del 1o gennaio 2002, oppure con uno dei metodi di cui al paragrafo 3 prima del 1o giugno 1997, ovvero in ottemperanza alle disposizioni del paragrafo 6 prima della loro introduzione nella Comunità, si considerano marcati in conformità dei paragrafi 2 e 3.
6.
Gli esemplari di cui agli articoli 64 e 65 sono marcati in conformità al metodo approvato o raccomandato dalla Conferenza delle Parti della convenzione per gli esemplari interessati e, in particolare, i contenitori di caviale di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 64, paragrafo 2, nonché all'articolo 65, paragrafo 3, sono contrassegnati individualmente da etichette non riutilizzabili, da apporre su ciascun contenitore primario. Se il contenitore primario non è sigillato con un'etichetta non riutilizzabile, il caviale è confezionato in modo tale che sia possibile accertare visivamente qualsiasi eventuale apertura del contenitore.
Il caviale di specie diverse di Acipenseriformes non è mescolato in un contenitore primario, tranne nel caso del caviale pressato (ossia il caviale composto da uova non fecondate di uno o più specie di storioni o pesci spatola, che rimane dopo la lavorazione e la preparazione di caviale di qualità superiore).
7.
Sono autorizzati a lavorare e a confezionare o riconfezionare il caviale per l'esportazione, la riesportazione o il commercio intracomunitario solo gli impianti di lavorazione e di (ri)confezionamento riconosciuti dall'organo di gestione di uno Stato membro.
Gli impianti autorizzati di lavorazione e di (ri)confezionamento sono tenuti a riportare su opportuni registri i quantitativi di caviale importati, esportati, riesportati, prodotti in situ o immagazzinati. Detti registri devono essere disponibili per poter essere controllati dall'organo di gestione nello Stato membro interessato.
L'organo di gestione attribuisce a ciascun impianto di lavorazione o di (ri)confezionamento un codice di registrazione distintivo.
L'elenco degli impianti autorizzati ai sensi del presente paragrafo e le modifiche ad esso apportate sono trasmessi al segretariato della convenzione e alla Commissione.
Ai fini del presente paragrafo gli impianti di lavorazione comprendono gli impianti di acquacoltura per la produzione di caviale.
8. Gli uccelli nati e allevati in cattività e altri uccelli nati in ambiente controllato sono marcati mediante inanellatura della zampa recante una marcatura individuale. Tale inanellatura della zampa avviene mediante un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata.
Art. 67 Metodi di marcatura non crudeli
Qualora sul territorio della Comunità la marcatura di animali vivi richieda l'applicazione di una targhetta, un nastro, un anello o altro dispositivo, o ancora la marcatura di parte del corpo dell'animale ovvero l'impianto di radiosegnalatori a microcircuito, tale operazione è eseguita tenendo nella dovuta considerazione il benessere e il comportamento naturale degli esemplari e la necessità di assicurare un trattamento non crudele.
Art. 68 Riconoscimento reciproco dei metodi di marcatura
1. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono i metodi di marcatura conformi all'articolo 66 approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Le informazioni complete contenute in una marcatura sono riportate su ogni licenza e certificato relativi all'esemplare, qualora tale documento sia richiesto dal presente regolamento.
Capo XVII. Rapporti e informazioni da trasmettere
Art. 69 Rapporti su importazioni, esportazioni e riesportazioni e sull’attuazione
1. Gli Stati membri raccolgono i dati relativi alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni e riesportazioni dalla Comunità avvenute sulla base di licenze e di certificati rilasciati dai rispettivi organi di gestione, indipendentemente dal luogo effettivo di introduzione o di esportazione o riesportazione. A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri trasmettono questa informazione alla Commissione, con riferimento a un anno civile, secondo il calendario fissato al paragrafo 4 del presente articolo, per le specie di cui agli allegati A, B e C di detto regolamento, in forma computerizzata, conformemente agli orientamenti per la preparazione e la presentazione dei rapporti annuali CITES emanati dal segretariato della convenzione.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in due parti distinte:
a) una prima parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni degli esemplari di specie indicate nelle appendici della convenzione;
b) una seconda parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni di esemplari delle altre specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e all'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato D del regolamento medesimo.
3. In relazione alle importazioni di animali vivi, gli Stati membri conservano, nella misura del possibile, i dati relativi alle percentuali degli esemplari di specie iscritte negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 che risultano morti al momento della loro introduzione nella Comunità.
4. Per ciascun anno civile, i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono comunicati alla Commissione, suddivisi per specie e per paese di esportazione o riesportazione, prima del 15 giugno dell'anno successivo.
5. Le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97 devono specificare le misure legislative, regolamentari e amministrative emanate per l'attuazione e l'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a indicare:
a) le persone e gli organismi registrati ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
b) gli istituti scientifici registrati ai sensi dell'articolo 60 del presente regolamento;
c) gli allevatori autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del presente regolamento;
d) gli impianti di confezionamento o riconfezionamento del caviale autorizzati ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 7, del presente regolamento;
e) l'utilizzo dei certificati fitosanitari ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento.
f) casi in cui le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione sono stati rilasciati a titolo retroattivo a norma dell'articolo 15 del regolamento.
6.
Le informazioni di cui al paragrafo 5, prima frase, sono presentate in formato elettronico e conformemente al modello del rapporto sull’attuazione pubblicato dal segretariato della convenzione e modificato dalla Commissione, un anno prima di ciascuna riunione della conferenza delle parti della convenzione, e fanno riferimento al periodo di tre anni che termina il 31 dicembre dell’anno precedente.
Qualora non siano incluse nella comunicazione a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 338/97 o nella notifica a norma all’articolo 66, paragrafo 7, del presente regolamento le informazioni di cui al paragrafo 5, secondo comma, del presente articolo sono trasmesse in formato elettronico insieme alla comunicazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97.
Art. 70 Modifiche degli allegati al regolamento (CE) n. 338/97
1. Ai fini delle modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 previste all'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo, con riferimento alle specie già iscritte e a quelle che potrebbero esservi iscritte, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le pertinenti informazioni riguardanti gli aspetti seguenti:
a) lo stato biologico e commerciale delle specie;
b) gli usi cui sono destinati gli esemplari;
c) i metodi di controllo degli esemplari in commercio.
2. Su ogni progetto di modifica degli allegati B o D del regolamento (CE) n. 338/97 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), ovvero paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento, prima di sottoporlo al comitato, la Commissione consulta il gruppo di consulenti scientifici di cui all'articolo 17 del regolamento suddetto.
Capo XVIII. Disposizioni finali
Art. 71 Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione a seguito dell'adozione di restrizioni
1. Dal momento in cui viene decisa una restrizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 e fino alla data della sua revoca, gli Stati membri respingono le domande relative a licenze di importazione di esemplari esportati dai paesi di origine interessati.
2. In deroga al paragrafo 1, una licenza di importazione può essere rilasciata altresì se la domanda di licenza di importazione è stata presentata prima dell'introduzione della restrizione e se l'organo di gestione competente dello Stato membro ha accertato l'esistenza di un contratto o di un ordine in forza del quale sia già stato eseguito il pagamento o gli esemplari siano già stati spediti.
3. La validità delle licenze di importazione rilasciate in forza del paragrafo 2 non può superare un mese.
4. Salvo espressa disposizione contraria, le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli esemplari:
a) nati e allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55 o riprodotti artificialmente ai sensi dell'articolo 56;
b) importati ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) o g), del regolamento (CE) n. 338/97;
c) vivi o morti e facenti parte degli oggetti domestici di persone che si trasferiscono nella Comunità per stabilirvi la propria residenza.
Art. 72 Misure transitorie
1. I certificati rilasciati a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3626/82 e dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione4 possono continuare a essere utilizzati ai fini previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b), c) e d), e paragrafo 4, nonché dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e da d) a h), del regolamento (CE) n. 338/97.
2. Le deroghe ai divieti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 restano in vigore fino all'ultimo giorno di validità, ove specificato.
3. Gli Stati membri possono continuare a rilasciare licenze di importazione e di esportazione, certificati di riesportazione, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale nelle forme indicate negli allegati I, III e IV, notifiche di importazione nella forma indicata nell'allegato II e certificati UE nella forma indicata nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per un anno a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2015/576.