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Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2001 riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori INDICE >SPAZIO PER TABELLA>

Testo in vigore al

Art. 54

1. Le obbligazioni devono essere liberamente negoziabili.

2. Le autorità competenti possono assimilare alle obbligazioni liberamente negoziabili le obbligazioni non interamente liberate, qualora siano state adottate disposizioni al fine di non ostacolare la negoziabilità di dette obbligazioni e la trasparenza delle transazioni sia assicurata da un'informazione adeguata del pubblico.

Art. 55

In caso di emissione pubblica precedente l'ammissione alla quotazione ufficiale, la chiusura del periodo durante il quale si possono presentare le domande di sottoscrizione deve precedere la prima quotazione. Tale disposizione non si applica in caso di emissione continuata di obbligazioni, quando la data di chiusura del periodo di sottoscrizione non è determinata.

Art. 56

La richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale deve riferirsi a tutte le obbligazioni di una stessa emissione.

Art. 57

1. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni che sono emesse da imprese soggette alla legislazione nazionale di un altro Stato membro e che formano oggetto di presentazione materiale, è necessario e sufficiente che tale presentazione sia conforme alle norme in vigore in quest'altro Stato membro. Qualora la presentazione materiale non sia conforme alle norme in vigore nello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, le autorità competenti di tale Stato rendono nota al pubblico tale situazione.

2. La presentazione materiale delle obbligazioni emesse in un solo Stato membro deve essere conforme alle norme in vigore in detto Stato.

3. La presentazione materiale delle obbligazioni emesse da imprese soggette alla legislazione nazionale di paesi terzi deve offrire garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.

Sezione 3. Altre condizioni

Art. 58

1. Il prestito non può essere inferiore a 200000 EUR. Tale disposizione non si applica in caso di emissione continua di obbligazioni quando l'importo del prestito non è fissato.

2. Gli Stati membri possono prevedere che la mancata osservanza di tale condizione non osti all'ammissione alla quotazione ufficiale, qualora le autorità competenti abbiano la certezza che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente.

3. Il controvalore in moneta nazionale di 200000 EUR è inizialmente l'equivalente del controvalore in moneta nazionale di 200000 unità di conto europee applicabile il 5 marzo 1979.

4. Se, a seguito di modifiche del controvalore dell'euro in moneta nazionale, l'importo minimo del prestito fissato in moneta nazionale è inferiore di almeno il 10 % al valore di 200000 EUR per il periodo di un anno, lo Stato membro deve, entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza di tale periodo, adattare le sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative al paragrafo 1.

Art. 59

1. Le obbligazioni convertibili, le obbligazioni permutabili e le obbligazioni con warrant possono essere ammesse alla quotazione ufficiale soltanto se le azioni alle quali si riferiscono sono state ammesse precedentemente a tale quotazione o ad un altro mercato regolamentato, con funzionamento regolare, riconosciuto ed aperto, o vi sono ammesse in pari tempo.

2. Gli Stati membri possono, in deroga al paragrafo 1, stabilire l'ammissione alla quotazione ufficiale delle obbligazioni convertibili, permutabili o con warrant, se le loro autorità competenti hanno la certezza che i portatori di obbligazioni dispongono delle informazioni necessarie per dare un giudizio sul valore delle azioni cui dette obbligazioni si riferiscono.

Capo IV. Condizioni particolari relative all'ammissione di obbligazioni emesse da uno Stato o da un suo ente locale oppure da un organismo internazionale a carattere pubblico

Art. 61

In caso di emissione pubblica precedente l'ammissione alla quotazione ufficiale, la chiusura del periodo durante il quale si possono presentare le domande di sottoscrizione deve precedere la prima quotazione. Tale disposizione non si applica quando la data di chiusura del periodo di sottoscrizione non è determinata.

Art. 62

La richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale deve riferirsi a tutte le obbligazioni di una stessa emissione.

Art. 63

1. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni che sono emesse da Stati membri o dai loro enti locali e che formano oggetto di presentazione materiale, è necessario e sufficiente che tale presentazione sia conforme alle norme vigenti nello Stato membro di cui trattasi. Allorché la presentazione materiale non è conforme alle norme vigenti nello Stato membro in cui si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, le autorità competenti di detto Stato rendono nota al pubblico tale situazione.

2. La presentazione materiale delle obbligazioni emesse da paesi terzi, dai loro enti locali, oppure dagli organismi internazionali a carattere pubblico, deve offrire garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.

Titolo IV. Obblighi relativi ai valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale

Capo I. Obblighi della società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

Sezione 1. Quotazione di azioni della stessa categoria di nuova emissione

Art. 64

Fatto salvo l'articolo 49, paragrafo 2, in caso di nuova emissione pubblica di azioni della stessa categoria di quelle già ammesse alla quotazione ufficiale, la società, qualora non vi sia ammissione automatica delle nuove azioni, deve chiedere l'ammissione a tale quotazione al massimo entro un anno dalla loro emissione oppure al momento in cui diventano liberamente negoziabili.

Sezione 2. Trattamento degli azionisti

Sezione 3. Modifica dell'atto costitutivo o dello statuto

Sezione 4. Bilanci annui e relazione di gestione

Sezione 5. Informazioni supplementari

Sezione 6. Equivalenza delle informazioni

Sezione 7. Informazioni da pubblicare periodicamente

Sezione 8. Pubblicazione e contenuto della relazione semestrale