Sez. 1, Sentenza n. 468 del 31/01/1967 Ud. (dep. 03/04/1967) Rv. 103972 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - COSA GIUDICATA - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELLA AUTORITA GIUDIZIARIA - AUTORITA DI GIUDICATO - ESCLUSIONE - POSSIBILITA DI UN NUOVO ESAME ANCHE IN RELAZIONE AL PERIODO GIA CONSIDERATO.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - COSA GIUDICATA - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELLA AUTORITA GIUDIZIARIA - AUTORITA DI GIUDICATO - ESCLUSIONE - POSSIBILITA DI UN NUOVO ESAME ANCHE IN RELAZIONE AL PERIODO GIA CONSIDERATO.*
Il giudizio negativo espresso dal giudice circa la pericolosita del soggetto, in un procedimento relativo a misure di prevenzione, non acquista autorita di cosa giudicata e quindi non impedisce l'instaurazione di un nuovo procedimento e di un nuovo esame sulla pericolosita quando la situazione di fatto che giustifica l'applicazione di una delle misure previste dalla legge, ancorche preesistente al primo procedimento, venga ad emergere in un momento successivo.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)