diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10206 del 11/04/2019 (Rv. 653693 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE | Brevetto europeo - Nazionalizzazione - Traduzione - Deposito - Termine - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653693-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 e 120 del d.lgs. n. 30 del 2005 è legittima l'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa alla domanda di brevetto (ovvero la copia della traduzione del brevetto europeo) nonostante la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., in quanto l'art. 120 cit., nella parte i cui ammette la proposizione della domanda di nullità del brevetto anche prima che questo sia concesso, con correlativo potere del giudice di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia dell'UIBM, deve ritenersi applicabile anche quando il titolo sia stato già concesso ma non ne sia stata redatta la traduzione in italiano.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 56, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)