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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 690 Obblighi dei sostituiti

1. I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volonta' sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 691 Sostituzione ordinaria nei legati

1. Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.

Sezione II. Della sostituzione fedecommissaria

Art. 692 Sostituzione fedecommissaria

1. Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.

2. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di eta', se trovasi nelle condizioni di abituale infermita' di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverra' la pronuncia di interdizione.

3. Nel caso di pluralita' di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.

4. La sostituzione e' priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore eta' del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

5. In ogni altro caso la sostituzione e' nulla.40

Art. 693 Diritti e obblighi dell'istituito

1. L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e puo' stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli puo' altresi' compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

2. All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151.

Art. 694 Alienazione dei beni

1. L'autorita' giudiziaria puo' consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilita' evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Puo' anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.

Art. 695 Diritti dei creditori personali dell'istituito

1. I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.

Art. 696 Devoluzione al sostituito

1. L'eredita' si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

2. Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro e' devoluta ai successori legittimi dell'incapace.

Art. 697 Sostituzione fedecommissaria nei legati

1. Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.

Art. 698 Usufrutto successivo

1. La disposizione, con la quale e' lasciato a piu' persone successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualita', ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.

Art. 699 Premi di nuzialita', opere di assistenza e simili

1. E' valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialita' o di natalita', sussidi per l'avviamento a una professione o a un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilita', a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie.

2. Tali annualita' possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita.

Capo VII. Degli esecutori testamentari

Art. 700 Facolta' di nomina e di sostituzione

1. Il testatore puo' nominare uno o piu' esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

2. Se sono nominati piu' esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

3. Il testatore puo' autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.

Art. 701 Persone capaci di essere nominate

1. Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacita' di obbligarsi.

2. Anche un erede o un legatario puo' essere nominato esecutore testamentario.

Art. 702 Accettazione e rinunzia alla nomina

1. L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.

2. L'accettazione non puo' essere sottoposta a condizione o a termine.

3. L'autorita' giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, puo' assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.

Art. 703 Funzioni dell'esecutore testamentario

1. L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volonta' del defunto.

2. A tal fine, salvo contraria volonta' del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

3. Il possesso non puo' durare piu' di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorita' giudiziaria, per motivi di evidente necessita', sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potra' mai superare un altro anno.

4. L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e puo' compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando e' necessario alienare beni dell'eredita', ne chiede l'autorizzazione all'autorita' giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

5. Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredita' o ad accettarla col beneficio d'inventario.

Art. 704 Rappresentanza processuale

1. Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredita' devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facolta' d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e puo' esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.

Art. 705 Apposizione di sigilli e inventario

1. L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredita' vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

2. Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredita' in presenza dei chiamati all'eredita' o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

Art. 706 Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario

1. Il testatore puo' disporre che l'esecutore testamentario, quando non e' un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredita'. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.

2. Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Art. 707 Consegna dei beni all'erede

1. L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredita' che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.

2. Egli non puo' rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volonta' del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli gia' soddisfatti, od offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

Art. 708 Disaccordo tra piu' esecutori testamentari

1. Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorita' giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.

Art. 709 Conto della gestione

1. L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.

2. Egli e' tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

3. Gli esecutori testamentari, quando sono piu', rispondono solidalmente per la gestione comune.

4. Il testatore non puo' esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilita' della gestione.

Art. 710 Esonero dell'esecutore testamentario

1. Su istanza di ogni interessato, l'autorita' giudiziaria puo' esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarita' nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneita' all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

2. L'autorita' giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e puo' disporre opportuni accertamenti.