Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 107 Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo
1. Gli Stati membri assicurano che, in caso di una risoluzione di gruppo di cui all’articolo 91 o all’articolo 92, il meccanismo di finanziamento nazionale di ciascun ente che fa parte del gruppo contribuisca al finanziamento di tale risoluzione in conformità del presente articolo.
2.
Ai fini del paragrafo 1, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo propone, previa consultazione delle autorità di risoluzione degli enti che fanno parte del gruppo e se necessario prima dell’avvio di un’azione di risoluzione, un piano di finanziamento nell’ambito del programma di risoluzione di gruppo previsto dagli articoli 91 e 92.
Il piano di finanziamento è concordato conformemente alla procedura decisionale di cui agli articoli 91 e 92.
3. Il piano di finanziamento include:
a) una valutazione a norma dell’articolo 36 in relazione alle entità del gruppo interessate;
b) le perdite che devono essere rilevate da ciascuna entità del gruppo interessata al momento dell’impiego degli strumenti di risoluzione;
c) per ciascuna entità del gruppo interessata, le perdite che subirebbe ciascuna classe di azionisti e creditori;
d) eventuali contributi che i sistemi di garanzia dei depositi sarebbero tenuti a fornire conformemente all’articolo 109, paragrafo 1;
e) il contributo complessivo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione e lo scopo e la forma del contributo;
f) la base per il calcolo dell’importo che ciascun meccanismo di finanziamento nazionale degli Stati membri in cui sono ubicate le entità del gruppo interessate è tenuto a fornire come contributo al finanziamento della risoluzione di gruppo al fine di raggiungere il contributo complessivo di cui alla lettera e);
g) l’importo che il meccanismo di finanziamento nazionale dell’entità di ciascun gruppo interessato è tenuto a fornire come contributo per il finanziamento della risoluzione di gruppo e la forma di tali contributi;
h) l’ammontare dei prestiti che i meccanismi di finanziamento degli Stati membri in cui sono ubicate le entità del gruppo interessate contrarranno presso enti, enti finanziari e altri terzi a norma dell’articolo 105;
i) i tempi necessari per l’utilizzo dei meccanismi di finanziamento degli Stati membri in cui sono situate le entità del gruppo interessate, nel caso di una eventuale proroga.
4. La base per la ripartizione del contributo di cui al paragrafo 3, lettera e), è coerente con il paragrafo 5 del presente articolo e con i principi fissati nel piano di risoluzione di gruppo conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, lettera f), salvo altrimenti convenuto nel piano di finanziamento.
5. Salvo altrimenti convenuto nel piano di finanziamento, la base per il calcolo del contributo di ciascun meccanismo di finanziamento nazionale tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
a) la percentuale di attività ponderate per il rischio del gruppo, detenuta presso gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), stabiliti nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione;
b) la percentuale di attività del gruppo detenuta presso gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), stabiliti nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione;
c) la percentuale di perdite che hanno determinato l’esigenza della risoluzione del gruppo provenienti dalle entità del gruppo soggette alla vigilanza delle autorità competenti nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione; e
d) la percentuale delle risorse dei meccanismi di finanziamento di gruppo che, nell’ambito del piano di finanziamento, dovrebbero essere utilizzate per apportare un beneficio diretto alle entità del gruppo stabilite nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione.
6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri prevedono in anticipo norme e procedure per assicurare che il rispettivo meccanismo di finanziamento nazionale possa versare immediatamente il proprio contributo al finanziamento della risoluzione di gruppo.
7. Ai fini del presente articolo gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento di gruppo possano contrarre, alle condizioni stabilite all’articolo 105, prestiti o altre forme di sostegno da enti, enti finanziari o da altri terzi.
8. Gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento nazionali di loro competenza possano garantire i prestiti contratti dai meccanismi di finanziamento di gruppo in conformità del paragrafo 7.
9. Gli Stati membri provvedono a che i proventi o utili derivanti dall’uso dei meccanismi di finanziamento di gruppo siano distribuiti ai meccanismi di finanziamento nazionali in funzione dei contributi versati da ciascuno di essi per il finanziamento della risoluzione a norma del paragrafo 2.
Art. 108 Classificazione dei depositi nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza
Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza:
a) abbiano lo stesso livello di priorità, che è superiore rispetto al livello previsto per i crediti vantati da creditori ordinari, non garantiti e non privilegiati:
i) la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall’articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;
ii) i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi ammissibili se non fossero stati effettuati presso filiali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;
b) abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado previsto dalla lettera a):
i) i depositi protetti;
ii) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in insolvenza.
Art. 109 Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione
1.
Gli Stati membri assicurano che, quando le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione e purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell’accesso ai depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente è affiliato risponda:
a) se si applica lo strumento del bail-in, dell’ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati svalutati ai fini dell’assorbimento delle perdite nell’ente a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), qualora i depositi protetti fossero stati inclusi nella portata del bail-in e svalutati nella stessa misura dei creditori con lo stesso livello di priorità conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza; oppure
b) se si applicano uno o più strumenti di risoluzione diversi dallo strumento del bail-in, dell’ammontare delle perdite che i depositanti protetti avrebbero subito qualora i depositanti protetti avessero subito perdite in proporzione alle perdite subite dai creditori con lo stesso livello di priorità conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza.
In tutti i casi, la passività del sistema di garanzia dei depositi non supera l’ammontare delle perdite che esso avrebbe dovuto sostenere se l’ente fosse stato liquidato secondo la procedura ordinaria di insolvenza.
Ove si applichi lo strumento del bail-in, al sistema di garanzia dei depositi non è richiesto di versare alcun contributo per le spese di ricapitalizzazione dell’ente o ente-ponte a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera b).
Qualora una valutazione a norma dell’articolo 74 stabilisca che il contributo del sistema di garanzia dei depositi per la risoluzione è stato superiore alle perdite nette che esso avrebbe subito se l’istituzione fosse stata liquidata secondo la procedura ordinaria di insolvenza, il sistema di garanzia dei depositi ha diritto a incassare la differenza dal meccanismo di finanziamento della risoluzione conformemente all’articolo 75.
2. Gli Stati membri garantiscono che la determinazione dell’importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente al presente articolo, paragrafo 1, ottemperi alle condizioni di cui all’articolo 36.
3. Il contributo del sistema di garanzia dei depositi ai fini del paragrafo 1 è fornito in contante.
4. Quando i depositi ammissibili presso un ente soggetto a risoluzione sono trasferiti ad un’altra entità tramite lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte, i depositanti non vantano alcun diritto a norma della direttiva 2014/49/UE nei confronti del sistema di garanzia dei depositi in relazione a qualsiasi parte non trasferita dei loro depositi presso l’ente soggetto a risoluzione, purché l’importo dei fondi trasferiti sia pari o superiore al livello di copertura aggregato previsto dall’articolo 6 della direttiva 2014/49/UE.
5.
In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualora i mezzi finanziari disponibili di un sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in virtù di essi e siano successivamente svalutati a meno dei due terzi del livello-obiettivo del sistema di garanzia dei depositi, l’ammontare dei contributi regolari al sistema di garanzia dei depositi è fissato al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni.
In tutti i casi, la passività dei sistemi di garanzia dei depositi non supera l’ammontare pari al 50 % del suo livello-obiettivo in forza dell’articolo 10 della direttiva 2014/49/UE. Gli Stati membri possono, tenendo conto delle specificità del rispettivo settore bancario, stabilire una percentuale superiore al 50 %.
In ogni caso, la partecipazione del sistema di garanzia dei depositi a norma della presente direttiva non supera le perdite che esso avrebbe subito in caso di liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza.
Titolo VIII. Sanzioni
Art. 110 Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme relative a sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili quando le disposizioni nazionali adottate a recepimento della presente direttiva non sono rispettate, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni in materia di diritto penale. Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri assicurano che, in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 a carico di enti, enti finanziari e imprese madri dell’Unione, possano essere applicate sanzioni amministrative, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, ai membri dell’organo di amministrazione e ad altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.
3. I poteri di irrogare sanzioni amministrative previsti dalla presente direttiva sono attribuiti alle autorità di risoluzione o, se diverse, alle autorità competenti in base alla tipologia di violazione. Le autorità di risoluzione e le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l’esercizio delle loro rispettive funzioni. Nell’esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni amministrative, le autorità di risoluzione e le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni amministrative o altre misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.
4. Le autorità di risoluzione e le autorità competenti esercitano i loro poteri amministrativi di irrogare sanzioni conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale nelle seguenti modalità:
a) direttamente;
b) in collaborazione con altre autorità;
c) sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;
d) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
Art. 111 Disposizioni specifiche
1. Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni e altre misure almeno in relazione ai seguenti casi:
a) mancata preparazione, mancata manutenzione o mancato aggiornamento dei piani di risanamento e dei piani di risanamento di gruppo, in violazione dell’articolo 5 o 7;
b) mancata notifica dell’intenzione di fornire un sostegno finanziario di gruppo all’autorità competente in violazione dell’articolo 25;
c) mancata fornitura di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione in violazione dell’articolo 11;
d) mancata notifica da parte dell’organo di amministrazione di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), all’autorità competente quando l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è in dissesto o a rischio di dissesto in violazione dell’articolo 81, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica, l’ente, l’ente finanziario, l’impresa madre nell’Unione o altra persona giuridica responsabile e la natura della violazione;
b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre fine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
c) un divieto temporaneo, a carico di qualunque membro dell’organo di amministrazione o dell’alta dirigenza dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di qualunque altra persona fisica ritenuta responsabile, ad esercitare funzioni negli enti o nelle entità di cui all’articolo 1, lettera b), c) o d);
d) nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative pari fino al 10 % del fatturato netto annuo totale di tale persona giuridica nel precedente esercizio. Quando la persona giuridica è una filiazione di un’impresa madre, il fatturato pertinente è il fatturato derivante dai bilanci consolidati dell’impresa madre ultima nell’esercizio precedente;
e) nel caso di una persona fisica, ammende amministrative pari fino a 5000000 di EUR o, negli Stati membri in cui l’euro non è la moneta ufficiale, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 2 luglio 2014;
f) ammende amministrative fino al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato.
Art. 112 Pubblicazione delle sanzioni amministrative
1.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblichino sul loro sito web ufficiale almeno le sanzioni amministrative che siano state da loro irrogate per violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva laddove tali sanzioni non siano state oggetto di ricorso o qualora i mezzi di ricorso siano stati esauriti. Tale pubblicazione è effettuata senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica è stata informata di tale sanzione amministrativa, comprese le informazioni sulla tipologia e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica cui è irrogata la sanzione.
Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione delle sanzioni avverso le quali è stato presentato ricorso, le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano, senza indebito ritardo, sul proprio sito web ufficiale le informazioni sullo stato di tale ricorso e sul relativo esito.
2.
Le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano le sanzioni da loro irrogate in forma anonima, in maniera conforme al diritto nazionale in uno dei seguenti casi:
a) se la sanzione è irrogata a una persona fisica e, mediante una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità della pubblicazione, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;
b) se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso;
c) se la pubblicazione determinerebbe, nella misura in cui possa essere stabilito, un danno sproporzionato agli enti o alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o alle persone fisiche coinvolte.
In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si può prevedere che le ragioni di una pubblicazione anonima cessino di esistere entro tale periodo.
3. Le autorità di risoluzione e le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’autorità di risoluzione o dell’autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili sulla protezione dei dati.
4. Entro il 3 luglio 2016, l’ABE presenta alla Commissione una relazione concernente la pubblicazione delle sanzioni da parte degli Stati membri in forma anonima, a norma del paragrafo 2, e in particolare se vi sono state divergenze significative tra gli Stati membri a tale riguardo. Tale relazione affronta altresì eventuali divergenze significative nella durata della pubblicazione delle sanzioni in conformità del diritto nazionale degli Stati membri applicabile alla pubblicazione delle sanzioni.
Art. 113 Aggiornamento della banca dati centrale da parte dell’ABE
1. Fatto salvo il rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 84, le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l’ABE in merito a tutte le sanzioni da loro irrogate a norma dell’articolo 111, nonché allo stato del ricorso e al relativo esito. L’ABE gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità di risoluzione ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime. L’ABE gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità competenti; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime.
2. L’ABE gestisce una pagina web con link a tutte le pubblicazioni delle sanzioni delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti a norma dell’articolo 112 e indica il periodo per il quale ciascuno Stato membro pubblica le sanzioni.
Art. 114 Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione
Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il tenore delle ammende amministrative, le autorità competenti e le autorità di risoluzione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, ad esempio, quale risulta dal fatturato totale della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;
d) l’ammontare degli utili conseguiti o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;
e) le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità competente e con l’autorità di risoluzione;
g) le violazioni precedenti della persona fisica o giuridica responsabile;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
Titolo IX. Poteri di esecuzione
Art. 115 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 44, paragrafo 11, all’articolo 76, paragrafo 4, all’articolo 103, paragrafi 7 e 8, e all’articolo 104, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.
3. La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 44, paragrafo 11, all’articolo 76, paragrafo 4, all’articolo 103, paragrafi 7 e, 8 e all’articolo 104, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 44, paragrafo 11, dell’articolo 76, paragrafo 4, dell’articolo 103, paragrafi 7 e 8, e dell’articolo 104, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6. La Commissione non adotta atti delegati se il tempo di esame del Parlamento europeo è ridotto a meno di cinque mesi, incluse eventuali proroghe, per effetto della sospensione dei lavori.
Titolo X. MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE E 2013/36/UE E DEI REGOLAMENTI (UE) n. 1093/2010 E (UE) n. 648/2012
Art. 116 Modifica della direttiva 82/891/CEE
L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 82/891/CEE è sostituito dal seguente: «4. Si applica l’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12.
Art. 117 Modifiche della direttiva 2001/24/CE
La direttiva 2001/24/CE è così modificata:
1) all’articolo 1 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. La presente direttiva si applica inoltre alle imprese di investimento come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13 e alle loro succursali ubicate in uno Stato membro diverso da quello della sede legale. 4. Qualora siano applicati gli strumenti di risoluzione ed esercitati i poteri di risoluzione previsti nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio14, la presente direttiva si applica anche a enti finanziari, imprese e imprese madri che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE. 5. Gli articoli 4 e 7 della presente direttiva non si applicano laddove si applichi l’articolo 83 della direttiva 2014/59/UE. 6. L’articolo 33 della presente direttiva non si applica laddove si applichi l’articolo 84 della direttiva 2014/59/UE.
2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: —“Stato membro d’origine” uno Stato membro d’origine secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013; —“Stato membro ospitante” uno Stato membro ospitante secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, del regolamento (UE) n. 575/2013; —“succursale” una succursale secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013; —“autorità competente” un’autorità competente secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 o un’autorità di risoluzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE in relazione alle misure di riorganizzazione adottate in forza di tale direttiva; —“amministratore” la persona o l’organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire i provvedimenti di risanamento; —“autorità amministrative o giudiziarie” le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione; —“provvedimenti di risanamento” i provvedimenti destinati a salvaguardare o ristabilire la situazione finanziaria di un ente creditizio o di un’impresa di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che possono incidere sui diritti preesistenti di terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una svalutazione dei crediti; tali provvedimenti comprendono l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione previsti dalla direttiva 2014/59/UE; —“liquidatore” la persona o l’organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire le procedure di liquidazione; —“procedure di liquidazione” le procedure concorsuali aperte e controllate dalle autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro ai fini della realizzazione delle attività sotto la vigilanza di dette autorità, compreso il caso in cui tali procedure si chiudano con un concordato o un provvedimento analogo; —“mercato regolamentato” un mercato regolamentato secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio15; —“strumento” uno strumento finanziario secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 50, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
3) l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Accordi di netting Fatti salvi gli articoli 68 e 71 della direttiva 2014/59/UE, gli accordi di netting sono disciplinati esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono.»;
4) l’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Contratti di vendita con patto di riacquisto Fatti salvi gli articoli 68 e 71 della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 24 della presente direttiva, i contratti di vendita con patto di riacquisto sono disciplinati esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono».
Art. 118 Modifiche della direttiva 2002/47/CE
La direttiva 2002/47/CE è così modificata:
1) all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. Gli articoli da 4 a 7 della presente direttiva non si applicano ai vincoli sull’applicazione dei contratti di garanzia finanziaria o ai vincoli sugli effetti dei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, non si applicano alle disposizioni di netting per close-out o di set-off imposti in forza del titolo IV, capo V o VI, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio16, o a qualsiasi vincolo di questo tipo imposto in forza di analoghi poteri previsti dal diritto di uno Stato membro per facilitare la risoluzione ordinata delle entità di cui al paragrafo 2, lettera c), punto iv), e al paragrafo 2, lettera d), oggetto di salvaguardie almeno equivalenti a quelle indicate al titolo IV, capo VII, della direttiva 2014/59/UE.
2) l’articolo 9 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 9 bis Direttive 2008/48/CE e 2014/59/UE La presente direttiva non pregiudica le direttive 2008/48/CE e 2014/59/UE».
Art. 119 Modifica della direttiva 2004/25/CE
All’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/25/CE, è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri garantiscono che l’articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva non si applichi in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio17.
Art. 120 Modifica della direttiva 2005/56/CE
All’articolo 3 della direttiva 2005/56/CEE è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi alla società o alle società che sono soggette all’uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio18.
Art. 121 Modifiche della direttiva 2007/36/CE
La direttiva 2007/36/CE è così modificata:
1) all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio19.
2) all’articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. Gli Stati membri assicurano che ai fini della direttiva 2014/59/UE, l’assemblea possa, con una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, decidere o modificare l’atto costitutivo per stabilire che un’assemblea per deliberare un aumento di capitale sia convocata con un preavviso più breve rispetto a quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, purché tale assemblea non si tenga entro dieci giorni di calendario dalla convocazione, siano soddisfatte le condizioni degli articoli 27 o 29 della direttiva 2014/59/UE e l’aumento di capitale sia necessario per evitare che si verifichino le condizioni per la risoluzione stabilite agli articoli 32 e 33 della stessa direttiva. 6. Ai fini del paragrafo 5, non si applicano l’obbligo per ciascuno Stato membro di fissare un unico termine di cui all’articolo 6, paragrafo 3, l’obbligo di assicurare la disponibilità di un ordine del giorno modificato di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e l’obbligo per ciascuno Stato membro di stabilire un’unica data di registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3.».
Art. 122 Modifica della direttiva 2011/35/UE
All’articolo 1 della direttiva 2011/35/UE è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi alla società o alle società che sono soggette all’uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio20.
Art. 123 Modifica della direttiva 2012/30/UE
All’articolo 45 della direttiva 2012/30/UE è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Gli Stati membri garantiscono che l’articolo 10, l’articolo 19, paragrafo 1, l’articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 31, paragrafo 2, primo comma, gli articoli da 33 a 36 e gli articoli 40, 41 e 42 della presente direttiva non si applichino in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio21.
Art. 124 Modifica della direttiva 2013/36/UE
All’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE, il paragrafo 4 è soppresso.
Art. 125 Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010
Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:
1) all’articolo 4, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2) “autorità competente”: i) l’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai sensi delle direttive 2007/64/CE e 2009/110/CE; ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari; iii) in relazione alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio22, un’autorità designata come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, di tale direttiva; iv) in relazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio23, un’autorità di risoluzione come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, di tale direttiva.
2) all’articolo 40, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini della direttiva 2014/59/UE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell’autorità di risoluzione in ogni Stato membro».
Art. 126 Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012
All’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012 è aggiunta la lettera seguente: «k) le autorità di risoluzione designate in conformità dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio24.
Titolo XI. Disposizioni finali
Art. 127 Comitato per la risoluzione dell’ABE
L’ABE istituisce un comitato interno permanente a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ai fini della preparazione delle decisioni dell’ABE che devono essere prese a norma dell’articolo 44 ivi contenuto, comprese le decisioni relative a progetti di norme tecniche di regolamentazione e progetti di norme tecniche di attuazione, in relazione ai compiti che sono stati conferiti alle autorità di risoluzione conformemente alla presente direttiva. In particolare, a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE garantisce che le decisioni di cui a detto articolo non interferiscano in nessun modo con le competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Tale comitato interno è composto dalle autorità di risoluzione di cui all’articolo 3 della presente direttiva.
Ai fini della presente direttiva l’ABE collabora con l’EIOPA e l’ESMA nel quadro del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Ai fini della presente direttiva, l’ABE garantisce la separazione strutturale tra il comitato per la risoluzione e le altre funzioni di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010. Il comitato per la risoluzione promuove l’elaborazione e il coordinamento di piani di risoluzione e sviluppa metodi intesi a facilitare la risoluzione degli enti finanziari in dissesto.