Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016 Cc. (dep. 02/02/2017) Rv. 269296 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. - Violazione di legge - Nozione.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)