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Sez. 1, Sentenza n. 9260 del 21/04/2011 (Rv. 617672 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. | Previa richiesta al tribunale di copia di istanza di fallimento desistita - Atto di investigazione connesso a procedimento penale - Trasmissione della predetta copia da parte del giudice già titolare dell'istruttoria prefallimentare definita - Natura di segnalazione della "notitia decoctionis" ai sensi dell'art. 7, n. 2, legge fall. - Inconfigurabilità - Conseguenze - Partecipazione del giudice al collegio decidente sulla successiva richiesta di fallimento presentata dallo stesso P.M. - Violazione del divieto di fallimento d'ufficio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617672-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del P.M., la notizia relativa all'insolvenza, acquisita dallo stesso P.M. a seguito di trasmissione, richiesta da tale organo al tribunale, di copia di istanza di fallimento desistita, non integra una segnalazione da parte dello stesso tribunale fallimentare, ai sensi dell'art.7 n. 2 legge fall., trattandosi, da un lato, di un atto di indagine investigativa e, dall'altro, di mero adempimento comunicatorio, non effettuato "motu proprio" e, dunque, non esplicativo di alcun potere decisionale da parte del giudice autore della predetta trasmissione; ne consegue che la partecipazione del predetto magistrato al collegio chiamato a decidere sulla richiesta di fallimento, poi depositata dal P.M. non realizza alcuna violazione del divieto d'iniziativa d'ufficio, ora posto dall'art. 6 legge fall., restando estranea alla fattispecie ogni valutazione critica sulla violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)