Sez. 3, Sentenza n. 7731 del 24/06/1992 (Rv. 477891 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta | Procedimento notificatorio - Art. 8 legge n. 890 del 1982 - Disciplina - Plico - Mancata consegna per assenza del destinatario - Deposito presso l'ufficio postale - Certificazione - Distinta sottoscrizione dell'ufficiale postale - Necessità - Esclusione - Data - Timbro datario - Apposizione in calce all'attestazione del deposito - Sufficienza.
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il procedimento notificatorio regolato dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 non richiede, nell'ipotesi di mancata consegna dell'atto per assenza del destinatario, la sottoscrizione di ogni singola formalità prevista dal secondo e terzo comma dell'art. citato, non avendo queste rilevanza giuridica autonoma, ma solo in quanto facenti parte di un complesso procedimento, sicché è sufficiente una sola sottoscrizione di riferimento per ciascun gruppo di operazioni previste dai commi citati: la prima, proprio dell'agente sociale incaricato della consegna (postino), con riguardo all'avviso da rilasciare al destinatario e alla compilazione dell'avviso di ricevimento; la seconda, propria dell'ufficiale postale addetto all'ufficio, in ordine al deposito del piego in ufficio ed alla restituzione dello stesso al mittente dopo la giacenza di dieci giorni, nel caso di omesso ritiro. Pertanto, non è necessaria una distinta sottoscrizione dell'ufficiale postale per la certificazione del deposito presso l'ufficio postale del plico non consegnato al destinatario, per la cui data è sufficiente l'apposizione in calce all'attestazione del deposito stesso del timbro datario dell'ufficio postale.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)