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Sez. 3, Sentenza n. 7237 del 25/05/1988 Ud. (dep. 23/06/1988) Rv. 178703 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - OPERE INTERNE - NECESSITÀ DI CONCESSIONE EDILIZIA - ESCLUSIONE - LIMITI - MODIFICAZIONI DELLE DESTINAZIONI D'USO - OPERA INTERNA ESEGUITA SOLTANTO AL RUSTICO - SUFFICIENZA PER LA PENALE VALUTABILITÀ DEL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO.*
Stato
decisa il 1988-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178703-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - OPERE INTERNE - NECESSITÀ DI CONCESSIONE EDILIZIA - ESCLUSIONE - LIMITI - MODIFICAZIONI DELLE DESTINAZIONI D'USO - OPERA INTERNA ESEGUITA SOLTANTO AL RUSTICO - SUFFICIENZA PER LA PENALE VALUTABILITÀ DEL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO.*

L'esecuzione di opere interne alle costruzioni non richiede, ai sensi dell'art. 26 legge 28 febbraio 1985, n. 47, sul cosiddetto condono edilizio, il preventivo rilascio della concessione edilizia, salve le limitazioni in tale norma indicate, tra le quali vi è la modificazione della destinazione d'uso delle costruzioni o delle singole unità immobiliari. Tale modificazione deve essere intesa nel senso di attività volta a vincolare in modo non precario la costruzione o la singola unità immobiliare ad una determinata utilizzazione classificabile tra quelle correnti in materia urbanistica; a tal fine è sufficiente che le opere interne siano state eseguite soltanto al rustico, né occorre attendere che la costruzione sia completata per poter valutare penalmente il mutamento di destinazione d'uso.*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)