Sez. 2 - , Ordinanza n. 8731 del 28/03/2023 (Rv. 667507 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - VIOLENZA - IN GENERE | Determinabilità dell'oggetto - Esclusivo ricorso ad elementi contenuti nell'atto - Conseguenze - Compravendita immobiliare - Individuazione del bene tramite planimetria - Sottoscrizione e menzione di essa nel contratto - Necessità. CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - In genere.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - VIOLENZA - IN GENERE
Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta " ad substantiam ", l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso. Ne consegue che se le parti di una compravendita immobiliare hanno fatto riferimento, per individuare il bene, ad una planimetria allegata all'atto, è necessario che essa non solo sia sottoscritta dai contraenti, ma anche espressamente indicata nel contratto come parte integrante del contenuto dello stesso.
Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)