diritto.io

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica

Testo in vigore al

Art. 21 Copertura di posti

1. I posti di professore associato che si rendano liberi e vacanti possono essere coperti con concorso o per trasferimento, su richiesta delle facolta'.

2. I 6.000 posti di cui al secondo comma del precedente articolo sono coperti con concorso da bandire con periodicita' biennale, nell'arco di un decennio, nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 2.

3. I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo e quelli del contingente di cui al secondo comma dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che si rendono vacanti e disponibili, sono soppressi, a conclusione delle procedure dei trasferimenti, fino alla riduzione dell'organico a livello definitivo di 15.000 stabilito nel primo comma del precedente articolo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 APRILE 1995, N. 120, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 236.

4. L'assegnazione dei posti di professore associato ha luogo con le stesse modalita' indicate nel precedente art. 2.

5. Nell'anno accademico 1980-81, ove non fosse stato ancora predisposto il piano pluriennale di sviluppo, sara' messo a concorso il primo scaglione di posti di professore associato per un numero di 1.200, secondo criteri di distribuzione che saranno definiti sentito il parere del C.U.N.

Art. 22

1. Stato giuridico dei professori associati

2. Lo stato giuridico dei professori associati e' disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative all'autorita' competente ad adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente disposto.
Per l'elezione degli organi di governo degli Atenei, l'elettorato attivo dei professori associati e' esercitato secondo le medesime norme previste per l'elettorato attivo dei professori ordinari.

Art. 23 Conferma in ruolo

1. Dopo un triennio dall'immissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione della Facolta', sull'attivita' didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio e' espresso da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre ordinari o straordinari. I commissari sono designati mediante sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i professori del raggruppamento di discipline o, in mancanza, di raggruppamenti affini. Della commissione non possono far parte professori che abbiano gia' fatto parte di commissioni di concorso nei raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti a giudizio di conferma.

2. In caso di giudizio sfavorevole i professori associati, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole i professori associati sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo, a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi e' divenuto definitivo.

Art. 24 Collocamento a riposo

1. I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneita' conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di eta'.9

Capo IV. Professori a contratto

Art. 25 Professori a contratto

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Universita' che ne abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facolta', finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale.

2. Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma, i consigli di amministrazione, su proposta del senato accademica e nei limiti delle disponibilita' finanziarie accreditate all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel bilancio dell'Universita', assegnano i fondi alle facolta' o scuole che in sede di programmazione dell'attivita' didattica abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo anche in particolare conto le necessita' di acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area comunitaria europea.

3. Le facolta' o scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti, in ciascuna, facolta' designando, con motivata deliberazione che sara' adottata sentiti i Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare il corso integrativo, prefissandone altresi' le prestazioni ed il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto puo' essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di Universita' estere, purche' non insegni in Universita' italiane.

4. La sua alta qualificazione scientifica o professionale sara' comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale economica ed amministrativa.

5. Il Rettore, in esecuzione della delibera della Facolta', stipula il relativo contratto di diritto privato e determina con il designato la corresponsione del compenso in una o due soluzioni.

6. I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. I docenti partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono i corsi integrativi.

7. I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per piu' di due volte in un quinquennio nella stessa Universita'. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Universita' non disponga delle idonee competenze.

8. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. La Universita' provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

9. Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su proposta dei consigli delle facolta' interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'Universita', ad esperti appartenenti agli stessi enti.

10. Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca puo' chiedere l'esonero dal servizio senza assegni.

Art. 26 Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessita'

1. Nei limiti dei fondi appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione nel bilancio delle Universita' il rettore, su designazione dei consigli di facolta' d'intesa con i docenti dei Dipartimenti, ove costituiti, o degli istituti interessati, puo' stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per prestazioni professionali relative all'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessita', con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza anche nell'uso di moderne apparecchiature, per l'apprendimento delle lingue straniere e le relative conversazioni.

2. Le deliberazioni delle facolta' debbono essere motivate in ordine alle effettive particolari esigenze che richiedono, nella impossibilita' di provvedere con personale dell'Ateneo gia' addestrato all'uso delle attrezzature, la stipulazione del contratto.

3. La particolare complessita' delle attrezzature scientifico-didattiche e' dichiarata dal consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite commissioni di esperti, anche estranei all'Universita', designati dai consigli di facolta'.

4. Il contratto determina le prestazioni professionali e i compensi relativi; non puo' essere stipulato per un periodo superiore a tre anni e non e' rinnovabile con lo stesso tecnico.

5. I titolari dei contratti di cui al presente articolo non hanno compiti di docenza universitaria, possono eventualmente svolgere compiti di addestramento di personale tecnico gia' in servizio presso l'Universita'.

6. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.

7. L'Universita' provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 27 Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attivita' didattiche integrative

1. I rettori delle Universita' possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facolta', e, ove costituiti, dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

Art. 29 Professori a contratto presso le Universita' non statali

1. Le Universita' non statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a quella indicata nell'art. 25 e possono in casi particolari ed eccezionali conferire contratti di insegnamento anche a professori delle Universita' statali.

Capo V. Ricercatori universitari

Art. 30 Dotazione organica del ruolo dei ricercatori

1. La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari e' di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.

2. I posti destinati a concorso libero sono ripartiti tra le facolta' delle varie Universita' secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facolta' stesse, nonche' dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneita' ove espletati. La ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

3. Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatore da mettere a concorso libero per facolta' e per gruppi di discipline, si terra' conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facolta' attestino la continuazione dell'attivita' di ricerca e che non abbiano, per anzianita', titolo a partecipare ai giudizi di idoneita'.

Art. 31 Conferma dei ricercatori universitari

1. I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

2. La commissione valuta l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facolta' o del dipartimento.

3. Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso nella fascia dei ricercatori confermati, che e' compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30. Se il giudizio e' sfavorevole, puo' essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

4. Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facolta' di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120.
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6. L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 30, del "Capo V - RICERCATORI UNIVERSITARI".

Art. 32 Compiti dei ricercatori universitari

1. I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalita' di insegnamento ed alle connesse attivita' tutoriali.

2. I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale.

3. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresi' svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attivita' di seminario secondo modalita' definite dal, consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresi' partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.

4. I consigli delle facolta' dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalita' di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.

5. Per le funzioni didattiche il ricercatore e' tenuto ad un impegno per non piu' di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore e' inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attivita' collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza. 11A

6. Le predette modalita' sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attivita' didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore e' inserito per la ricerca.

Art. 33 Verifica periodica dell'attivita' didattica e scientifica dei ricercatori universitari

1. Il ricercatore confermato e' tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facolta' una relazione sul lavoro scientifico e sulla attivita' didattica integrativa svolti.

2. Il consiglio di facolta' formula il proprio giudizio sulla base dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea per l'attivita' didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali egli ha operato, per il lavoro scientifico.

3. Il ricercatore confermato puo' continuare ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca subordinatamente alla presentazione di risultati scientifici, originali e documentati, consultabili presso l'istituto o il dipartimento di appartenenza.
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5. L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 30, del "Capo V - RICERCATORI UNIVERSITARI".

Art. 34 Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari

1. Fino a quando non si sara' provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico dei ricercatori universitari e' disciplinato, per quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.

2. In materia di incompatibilita' o di cumulo di impieghi si applicano le norme di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fatte salve le funzioni regolate col precedente articolo 32.

3. Per gli ulteriori casi di incompatibilita' non previsti nel precedente comma, ma contemplati nel precedente art. 13, i ricercatori universitari sono collocati in aspettativa con le stesse modalita' stabilite per i professori di ruolo.

4. Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo in numero o in soprannumero, salvo nel primo biennio di applicazione nel quale si prescinde dal nulla osta della facolta' di appartenenza per il trasferimento con il posto di ruolo di cui alla legge 12 febbraio 1977, n. 34, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale.

5. I posti assegnati per libero concorso possono essere destinati a trasferimento solo qualora si siano resi disponibili, espletata la relativa procedura concorsuale.

6. Per il caso di passaggio ad altra Amministrazione statale o pubblica si applica il precedente art. 14.

7. I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di eta'.

8. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei ricercatori universitari sono adottati con decreto del rettore.

Capo VI. Personale tecnico delle universita'

Art. 35 Personale tecnico delle Universita'

1. I posti di tecnico laureato sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare complessita' per le esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei dipartimenti.

2. Sulla base di tali criteri, con decreto del Ministro della, pubblica istruzione, si fa luogo alla revisione dell'attuale distribuzione di posti di tecnico laureato.

3. I tecnici laureati coadiuvano i docenti per il funzionamento del laboratorio, sono direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione e dirigono l'attivita' del personale tecnico assegnato al laboratorio.

4. I posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche e didattiche per la ricerca, la sperimentazione e le esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei Dipartimenti.

5. I tecnici coadiutori e i tecnici esecutivi svolgono la loro attivita' sotto la direzione del tecnico laureato preposto al laboratorio.

6. In attuazione della nuova normativa concernente il "nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato," saranno identificati - con le modalita' di cui agli articoli 80 e seguenti dello stesso testo normativo - i profili professionali di tutto il personale tecnico delle Universita' di cui ai commi precedenti, i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione in carriera, le prove di esame le relative modalita' di espletamento e la composizione delle commissioni. Questa norma si applica anche al personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano nonche' al personale tecnico dei musei scientifici universitari, degli orti botanici, delle biblioteche delle facolta', scuole e istituti di istruzione, universitaria.

7. In sede di prima applicazione del presente decreto il personale attualmente appartenente ai ruoli tecnici il quale abbia svolto o che attualmente svolga mansioni diverse da quelle previste nei commi precedenti, puo' optare, a domanda, per il passaggio nei ruoli amministrativi universitari, ivi compresi quelli dei bibliotecari. In relazione a detti passaggi saranno rideterminate, ove necessario, le consistenze organiche dei, ruoli del personale delle Universita' con le modalita' previste dagli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 36 Progressione economica del ruolo di professori universitari

1. La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati e' determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo.

2. Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennita' di funzione.

3. Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio e' pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilita' dell'aumento biennale dal 2,59 per cento.

4. L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali di 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.

5. Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia e' pari al 70 per cento di quello spettante, a parita' di posizione, al professore della prima fascia.28

6. La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi e' maggiorata del 40 per cento a favore di professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.

7. I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1 novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza piu' favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto.

8. Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora piu' favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, applicazione dei principi derivanti dalle nomine sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto e' conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera.

9. In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica o di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore di accesso a posizione superiore sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale, tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Art. 37 Inquadramento dei professori associati

1. Il personale che consegue il primo giudizio di idoneita' e' inquadrato nella seconda fascia dei professori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici ed ai fini economici da quella della effettiva assunzione in servizio, salvo il successivo inquadramento definitivo per effetto dei riconoscimenti di servizio ai sensi del successivo art. 103.

2. Nel caso di cumulo di piu' stipendi viene preso in considerazione ai fini del precedente comma, quello tra essi piu' favorevole.

3. A coloro che superano il giudizio di idoneita' a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 dal giudizio di conferma e' attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati.29

Art. 38 Progressione economica del ruolo dei ricercatori

1. La progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale.

2. Ogni punto parametrale corrisponde a L. 18.000 annue lorde.

3. Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e fino al conseguimento del giudizio favorevole per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e' attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro.

4. Coloro i quali conseguono il primo giudizio di idoneita' sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici e dalla data di effettiva assunzione in servizio agli effetti economici.

5. Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Art. 39 Assegno aggiuntivo

1. I commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, sono sostituiti dai seguenti:
"Ai professori di ruolo appartenenti alla prima fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione e' attribuito in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo nella misura forfettaria lorda di lire trecentomila per la classe iniziale e la prima classe di stipendio; lire trecentocinquantamila per la seconda e terza, lire quattrocentomila per la quarta e la quinta, lire quattrocentocinquantamila per la sesta, lire cinquecentomila per l'ultima classe.
Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, e' attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio.
Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennita' previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento.
Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.
Le indennita' previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fine alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito".

Art. 40 Trattamento di quiescenza

1. Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza del personale appartenente alle due fasce dei professori universitari si considera quale, base pensionabile lo stipendio spettante nella progressione economica prevista per il regime a tempo definito aumentato della differenza tra lo stipendio previsto per il regime a tempo pieno e quello corrispondente al regime a tempo definito, moltiplicata per il numero degli anni prestati dal professore con regime di tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo servizio prestati dallo stesso nella carriera di appartenenza successivamente all'applicazione dell'art. 11 del presente decreto.

2. Ai fini del trattamento di previdenza la base contributiva e' individuata con lo stesso criterio adottato per la determinazione della base pensionabile indicata nel precedente comma.

3. Ai professori incaricati stabilizzati che, per effetto delle norme contenute nel presente decreto, siano stati inquadrati nella fascia dei professori associati e che all'atto del loro collocamento a riposto al compimento del 65° anno di eta' non conseguano il diritto alla pensione normale, spetta, ai fini del raggiungimento della anzianita' stabilita dal primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, un aumento convenzionale del servizio effettivo fino ad un massimo di cinque anni.

4. La disposizione non si applica se gli stessi soggetti hanno maturato il diritto a percepire altro trattamento pensionistico a diverso titolo.

5. Per coloro il cui servizio abbia avuto inizio prima del 1° novembre 1981, vengono presi in considerazione, allo scopo di cui alla fine del 1° comma precedente, gli anni di servizio successivi al 1° novembre 1961 e vengono considerati come anni prestati con regime di tempo pieno quelli durante i quali il docente ha usufruito della indennita' di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, nella misura piu' elevata, ovvero dell'assegno speciale di cui all'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

Titolo II. Reclutamento

Capo I. Reclutamento dei professori ordinari